Art. 4. Assegnazione ai progetti di telelavoro 1. Nell'ambito dei progetti di telelavoro di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, l'amministrazione procedera' con le modalita' previste dall'art. 4 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 70 all'assegnazione a posizioni di telelavoro dei lavoratori che si siano dichiarati disponibili a ricoprire dette posizioni, alle condizioni previste dal progetto, con priorita' per coloro che gia' svolgano le relative mansioni o abbiano esperienza lavorativa in mansioni analoghe a quelle richieste, tale da consentire di operare in autonomia nelle attivita' di competenza. 2. In caso di richieste superiori al numero delle posizioni l'amministrazione utilizzera' i seguenti criteri di scelta: a) situazioni di disabilita' psico-fisiche tali da rendere disagevole il raggiungimento del luogo di lavoro; b) esigenze di cura di figli minori di 8 anni; esigenze di cura nei confronti di familiari o conviventi, debitamente certificate; c) maggiore tempo di percorrenza dall'abitazione del dipendente alla sede. 3. L'assegnazione a progetti di telelavoro deve consentire al lavoratore pari opportunita', quanto a possibilita' di carriera, di partecipazione a iniziative formative e di socializzazione rispetto ai lavoratori che operano in sede. 4. L'assegnazione a progetti di telelavoro non muta la natura del rapporto di lavoro in atto; tale assegnazione e' revocabile a richiesta del lavoratore, quando sia trascorso il periodo di tempo indicato nel progetto e nel rispetto di ulteriori condizioni eventualmente previste nello stesso progetto (ad es.: che vi sia un sostituto), o d'ufficio da parte dell'amministrazione. In tale ultimo caso, la riassegnazione alla sede di lavoro originaria deve avvenire con modalita' e in tempi compatibili con le esigenze del lavoratore, e comunque entro dieci giorni dalla richiesta, elevati a venti giorni nel caso di cui al comma 2, lettera b), oppure nel termine previsto dal progetto. 5. In conformita' all'art. 3, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 70, il dirigente, sulla base di quanto previsto dal progetto, puo' esercitare le sue funzioni svolgendo parte della propria attivita' in telelavoro.