Art. 4.
               Assegnazione ai progetti di telelavoro
    1.  Nell'ambito  dei progetti di telelavoro di cui all'art. 3 del
decreto   del  Presidente  della  Repubblica  8 marzo  1999,  n.  70,
l'amministrazione  procedera'  con  le modalita' previste dall'art. 4
dello   stesso   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  n.  70
all'assegnazione  a  posizioni  di  telelavoro  dei lavoratori che si
siano  dichiarati  disponibili  a  ricoprire  dette  posizioni,  alle
condizioni  previste  dal progetto, con priorita' per coloro che gia'
svolgano  le  relative  mansioni  o  abbiano esperienza lavorativa in
mansioni  analoghe  a quelle richieste, tale da consentire di operare
in autonomia nelle attivita' di competenza.
    2.  In  caso  di  richieste  superiori  al numero delle posizioni
l'amministrazione utilizzera' i seguenti criteri di scelta:
      a) situazioni  di  disabilita'  psico-fisiche  tali  da rendere
disagevole il raggiungimento del luogo di lavoro;
      b) esigenze di cura di figli minori di 8 anni; esigenze di cura
nei confronti di familiari o conviventi, debitamente certificate;
      c) maggiore tempo di percorrenza dall'abitazione del dipendente
alla sede.
    3. L'assegnazione  a  progetti  di  telelavoro deve consentire al
lavoratore  pari  opportunita', quanto a possibilita' di carriera, di
partecipazione  a  iniziative formative e di socializzazione rispetto
ai lavoratori che operano in sede.
    4. L'assegnazione a progetti di telelavoro non muta la natura del
rapporto  di  lavoro  in  atto;  tale  assegnazione  e'  revocabile a
richiesta  del  lavoratore,  quando sia trascorso il periodo di tempo
indicato   nel  progetto  e  nel  rispetto  di  ulteriori  condizioni
eventualmente  previste  nello stesso progetto (ad es.: che vi sia un
sostituto), o d'ufficio da parte dell'amministrazione. In tale ultimo
caso,  la riassegnazione alla sede di lavoro originaria deve avvenire
con  modalita' e in tempi compatibili con le esigenze del lavoratore,
e comunque entro dieci giorni dalla richiesta, elevati a venti giorni
nel  caso  di cui al comma 2, lettera b), oppure nel termine previsto
dal progetto.
    5. In  conformita'  all'art.  3,  comma 6, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 70, il dirigente, sulla base di quanto
previsto  dal  progetto,  puo'  esercitare  le sue funzioni svolgendo
parte della propria attivita' in telelavoro.