Art. 5.
       Postazione di lavoro e adempimenti dell'amministrazione
    1. Il  telelavoro  si  realizza secondo le modalita' previste dal
progetto,  quali  lavoro  a  domicilio,  lavoro mobile, decentrato in
centri  -  satellite,  servizi in rete o altre forme flessibili anche
miste,  ivi  comprese quelle in alternanza, comunque in luogo idoneo,
dove  sia tecnicamente possibile la prestazione "a distanza", diverso
dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente e' assegnato.
    2. Le   spese   per   l'installazione  e  la  manutenzione  della
postazione  di  telelavoro, che puo' essere utilizzata esclusivamente
per  le  attivita'  attinenti  al  rapporto  di lavoro, sono a carico
dell'amministrazione;  sono,  del pari, a carico dell'amministrazione
le  spese  relative  al  mantenimento  dei  livelli  di sicurezza. Le
attrezzature informatiche, comunicative e strumentali, necessarie per
lo  svolgimento del telelavoro, vengono concesse in comodato gratuito
al  lavoratore  per  la  durata  del  progetto.  La contrattazione di
comparto   prevedera'   forme   di   copertura   assicurativa   delle
attrezzature in dotazione e del loro uso.
    3. Fermo restando che nessun dispositivo di controllo puo' essere
attivato  all'insaputa dei lavoratori, l'amministrazione e' tenuta ad
informare  il  lavoratore  circa  le  modalita'  attraverso  le quali
avviene  la  valutazione  del lavoro prestato. I dati raccolti per la
valutazione  della  prestazione  del  lavoratore nel rispetto di tali
modalita' possono essere utilizzati ai fini dell'esercizio dei poteri
datoriali.
    4. Ciascun   progetto   prevedera'   la  possibilita'  che  siano
disposti,  con  frequenza  media  da  definirsi  eventualmente  nella
contrattazione  di  comparto, rientri periodici del lavoratore presso
la sede di lavoro.
    5. L'amministrazione   deve   garantire  che  la  prestazione  di
telelavoro si svolga in piena conformita' con le normative vigenti in
materia   di   ambiente,   sicurezza   e   salute   dei   lavoratori.
L'amministrazione  e'  tenuta  a  fornire al lavoratore la formazione
necessaria  perche'  la  prestazione  di  lavoro  sia  effettuata  in
condizioni  di  sicurezza  per se' e per le persone che eventualmente
vivono negli ambienti prossimi al suo spazio lavorativo.
    6. Le  amministrazioni,  nell'ambito  delle  attivita'  formative
dedicate  ai  lavoratori,  prevedono l'effettuazione di iniziative di
formazione  generale  e  specifica  tendente  a garantire un adeguato
livello  di  professionalita'  e  socializzazione  per gli addetti al
telelavoro.   Specifiche   iniziative   formative   saranno  rivolte,
altresi',  ai  dirigenti degli uffici e dei servizi nel cui ambito si
svolgano attivita' di telelavoro.
    7. Debbono  essere assicurate forme di comunicazione tempestiva -
ivi  compreso  l'utilizzo  dell'e-mail  -  per  rendere  partecipe il
lavoratore   delle  informazioni  di  carattere  amministrativo  piu'
direttamente connesse con le sue legittime aspettative, come indicato
nell'art. 2, lettera b).