Art. 5. Postazione di lavoro e adempimenti dell'amministrazione 1. Il telelavoro si realizza secondo le modalita' previste dal progetto, quali lavoro a domicilio, lavoro mobile, decentrato in centri - satellite, servizi in rete o altre forme flessibili anche miste, ivi comprese quelle in alternanza, comunque in luogo idoneo, dove sia tecnicamente possibile la prestazione "a distanza", diverso dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente e' assegnato. 2. Le spese per l'installazione e la manutenzione della postazione di telelavoro, che puo' essere utilizzata esclusivamente per le attivita' attinenti al rapporto di lavoro, sono a carico dell'amministrazione; sono, del pari, a carico dell'amministrazione le spese relative al mantenimento dei livelli di sicurezza. Le attrezzature informatiche, comunicative e strumentali, necessarie per lo svolgimento del telelavoro, vengono concesse in comodato gratuito al lavoratore per la durata del progetto. La contrattazione di comparto prevedera' forme di copertura assicurativa delle attrezzature in dotazione e del loro uso. 3. Fermo restando che nessun dispositivo di controllo puo' essere attivato all'insaputa dei lavoratori, l'amministrazione e' tenuta ad informare il lavoratore circa le modalita' attraverso le quali avviene la valutazione del lavoro prestato. I dati raccolti per la valutazione della prestazione del lavoratore nel rispetto di tali modalita' possono essere utilizzati ai fini dell'esercizio dei poteri datoriali. 4. Ciascun progetto prevedera' la possibilita' che siano disposti, con frequenza media da definirsi eventualmente nella contrattazione di comparto, rientri periodici del lavoratore presso la sede di lavoro. 5. L'amministrazione deve garantire che la prestazione di telelavoro si svolga in piena conformita' con le normative vigenti in materia di ambiente, sicurezza e salute dei lavoratori. L'amministrazione e' tenuta a fornire al lavoratore la formazione necessaria perche' la prestazione di lavoro sia effettuata in condizioni di sicurezza per se' e per le persone che eventualmente vivono negli ambienti prossimi al suo spazio lavorativo. 6. Le amministrazioni, nell'ambito delle attivita' formative dedicate ai lavoratori, prevedono l'effettuazione di iniziative di formazione generale e specifica tendente a garantire un adeguato livello di professionalita' e socializzazione per gli addetti al telelavoro. Specifiche iniziative formative saranno rivolte, altresi', ai dirigenti degli uffici e dei servizi nel cui ambito si svolgano attivita' di telelavoro. 7. Debbono essere assicurate forme di comunicazione tempestiva - ivi compreso l'utilizzo dell'e-mail - per rendere partecipe il lavoratore delle informazioni di carattere amministrativo piu' direttamente connesse con le sue legittime aspettative, come indicato nell'art. 2, lettera b).