Art. 6. Diritti ed obblighi del lavoratore 1. Avendo riguardo agli obiettivi ed alle modalita' attuative del progetto, allo scopo anche di valorizzare l'autonomia nella gestione del tempo e dell'attivita' lavorativa, la prestazione del telelavoro e' orientata a modelli innovativi di distribuzione dell'orario di lavoro, ferma restando la stessa quantita' oraria globale prevista per il personale che presta la sua attivita' nella sede e secondo i criteri generali definiti ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera b). Eventuali brevi periodi di interruzione del circuito telematico o fermi macchina dovuti a guasti non imputabili al lavoratore saranno considerati utili ai fini del completamento dell'orario di lavoro. In caso di fermi prolungati per cause strutturali, e' facolta' dell'amministrazione, sentite le OO.SS., richiedere il temporaneo rientro del lavoratore presso la sede di lavoro. 2. Il lavoratore, nel caso in cui la postazione sia ubicata presso la sua abitazione, e' tenuto a consentire, con modalita' concordate, l'accesso alle attrezzature di cui ha l'uso da parte degli addetti alla manutenzione, nonche' del responsabile di prevenzione e protezione e da parte del delegato alla sicurezza, per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, relativamente alla postazione di telelavoro e alle attrezzature tecniche ad essa collegate. Il lavoratore deve strettamente attenersi alle norme di sicurezza vigenti e alle istruzioni impartite. 3. Al lavoratore, la cui postazione di lavoro e' ubicata presso la sua abitazione, dovra' essere corrisposta una somma, che potra' per alcune spese essere anche forfettaria, a titolo di rimborso delle spese connesse ai consumi energetici e telefonici, nonche' delle eventuali altre spese connesse all'effettuazione della prestazione. L'importo di tale somma, corrisposta a titolo di rimborso, da erogarsi con cadenza predeterminata, e' fissato dal progetto con le modalita' previste dall'art. 3, comma 4, e sara' rideterminato con riferimento all'andamento dei prezzi e delle tariffe dei servizi indispensabili per l'effettuazione del telelavoro. 4. Il trattamento retributivo, tabellare e accessorio, e' quello previsto dalla contrattazione collettiva, nazionale, integrativa e decentrata, che si applica ai lavoratori del comparto. Del pari, per la parte normativa (ad es.: fruizione di ferie, festivita' e permessi, aspettative, ecc.) si applica al lavoratore la disciplina contrattuale prevista per la generalita' dei lavoratori del comparto. 5. E' garantito l'esercizio dei diritti sindacali. Il lavoratore deve poter essere informato e deve poter partecipare all'attivita' sindacale che si svolge in azienda, a cominciare dalla istituzione, nelle amministrazioni e negli enti che impiegano telelavoro, di una bacheca sindacale elettronica, nonche' dall'utilizzo dell'e-mail con le rappresentanze sindacali sul luogo di lavoro.