Art. 6.
                 Diritti ed obblighi del lavoratore
    1. Avendo riguardo agli obiettivi ed alle modalita' attuative del
progetto,  allo scopo anche di valorizzare l'autonomia nella gestione
del  tempo e dell'attivita' lavorativa, la prestazione del telelavoro
e'  orientata  a  modelli  innovativi di distribuzione dell'orario di
lavoro,  ferma  restando  la stessa quantita' oraria globale prevista
per  il  personale che presta la sua attivita' nella sede e secondo i
criteri generali definiti ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera b).
    Eventuali brevi periodi di interruzione del circuito telematico o
fermi  macchina  dovuti a guasti non imputabili al lavoratore saranno
considerati utili ai fini del completamento dell'orario di lavoro. In
caso   di   fermi  prolungati  per  cause  strutturali,  e'  facolta'
dell'amministrazione,  sentite  le  OO.SS.,  richiedere il temporaneo
rientro del lavoratore presso la sede di lavoro.
    2. Il  lavoratore,  nel  caso  in  cui  la postazione sia ubicata
presso  la  sua  abitazione,  e'  tenuto  a consentire, con modalita'
concordate,  l'accesso  alle  attrezzature  di  cui ha l'uso da parte
degli   addetti   alla  manutenzione,  nonche'  del  responsabile  di
prevenzione  e protezione e da parte del delegato alla sicurezza, per
verificare  la corretta applicazione delle disposizioni in materia di
sicurezza,   relativamente  alla  postazione  di  telelavoro  e  alle
attrezzature   tecniche   ad   essa  collegate.  Il  lavoratore  deve
strettamente  attenersi  alle  norme  di  sicurezza  vigenti  e  alle
istruzioni impartite.
    3. Al  lavoratore,  la cui postazione di lavoro e' ubicata presso
la  sua  abitazione,  dovra' essere corrisposta una somma, che potra'
per alcune spese essere anche forfettaria, a titolo di rimborso delle
spese  connesse  ai  consumi  energetici  e telefonici, nonche' delle
eventuali altre spese connesse all'effettuazione della prestazione.
    L'importo  di  tale  somma,  corrisposta a titolo di rimborso, da
erogarsi  con  cadenza predeterminata, e' fissato dal progetto con le
modalita'  previste  dall'art.  3, comma 4, e sara' rideterminato con
riferimento  all'andamento  dei  prezzi  e  delle tariffe dei servizi
indispensabili per l'effettuazione del telelavoro.
    4. Il  trattamento retributivo, tabellare e accessorio, e' quello
previsto  dalla  contrattazione  collettiva, nazionale, integrativa e
decentrata, che si applica ai lavoratori del comparto.
    Del  pari,  per  la  parte normativa (ad es.: fruizione di ferie,
festivita' e permessi, aspettative, ecc.) si applica al lavoratore la
disciplina  contrattuale  prevista  per la generalita' dei lavoratori
del comparto.
    5. E' garantito l'esercizio dei diritti sindacali.
    Il   lavoratore   deve   poter  essere  informato  e  deve  poter
partecipare  all'attivita'  sindacale  che  si  svolge  in azienda, a
cominciare  dalla istituzione, nelle amministrazioni e negli enti che
impiegano  telelavoro,  di una bacheca sindacale elettronica, nonche'
dall'utilizzo  dell'e-mail  con le rappresentanze sindacali sul luogo
di lavoro.