Art. 7. Osservatorio sul telelavoro 1. In considerazione della sperimentalita' del telelavoro, sara' istituito presso l'ARAN, per il primo biennio di attuazione, un osservatorio formato da un componente per ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo e da tre componenti nominati dall'ARAn. Tale osservatorio, avvalendosi eventualmente dell'apporto di esperti, nonche' dei comitati pari opportunita', ove costituiti, dovra', durante il biennio, raccogliere dati e informazioni circa l'andamento delle esperienze in corso, il loro impatto sul funzionamento dell'amministrazione e sull'organizzazione di vita dei lavoratori. Al termine del biennio l'osservatorio redigera' un rapporto, che sara' reso pubblico, ed orientera' le parti per introdurre eventuali modificazioni e/o adattamenti nella contrattazione collettiva 2. La contrattazione di comparto istituira', altresi', osservatori di comparto, anche quali sensori settoriali dell'osservatorio intercompartimentale.