Art. 7.
                     Osservatorio sul telelavoro
    1. In  considerazione della sperimentalita' del telelavoro, sara'
istituito  presso  l'ARAN,  per  il  primo  biennio di attuazione, un
osservatorio   formato   da   un   componente   per   ciascuna  delle
organizzazioni  sindacali  firmatarie  del  presente accordo e da tre
componenti   nominati   dall'ARAn.   Tale  osservatorio,  avvalendosi
eventualmente  dell'apporto  di  esperti,  nonche'  dei comitati pari
opportunita', ove costituiti, dovra', durante il biennio, raccogliere
dati  e  informazioni circa l'andamento delle esperienze in corso, il
loro     impatto    sul    funzionamento    dell'amministrazione    e
sull'organizzazione  di  vita  dei lavoratori. Al termine del biennio
l'osservatorio  redigera'  un  rapporto,  che sara' reso pubblico, ed
orientera'  le  parti  per  introdurre  eventuali  modificazioni  e/o
adattamenti nella contrattazione collettiva
    2. La    contrattazione   di   comparto   istituira',   altresi',
osservatori    di    comparto,   anche   quali   sensori   settoriali
dell'osservatorio intercompartimentale.