Art. 10.
                      Interventi supplementari
  1.  Per  tutelare  la propria produzione le regioni, sentiti i SFR,
possono  adottare, qualora risultino necessarie, misure supplementari
o piu' rigorose per combattere l'organismo nocivo o per prevenirne la
disseminazione,  sempreche'  siano  conformi  alle disposizioni della
direttiva n. 77/93/CEE.
  2.  Tali  misure  sono notificate alle altre regioni ed al Servizio
fitoanitario  centrale  del  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali che provvedera' a darne comunicazione alla Commissione U.E.
  Il  presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti ed entrera'
in  vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 23 febbraio 2000
                                               Il Ministro: De Castro
Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2000
Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 95