Art. 2.
                       Monitoraggio ufficiale
  1.  Ogni  anno  i  servizi  fitosanitari regionali e delle province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  (in prosieguo indicati: SFR) devono
effettuare accertamenti ufficiali sistematici riguardanti la presenza
di R.s. nel materiale vegetale elencato in allegato I, sezione I.
  Nei casi in cui i SFR valutino elevato il rischio della presenza di
R.s.   in  una  certa  zona  di  produzione  e  vi  sia  la  concreta
possibilita'  di disseminazione del patogeno da quella stessa zona, i
SFR  estendono  i  controlli  sistematici  ufficiali  anche  ad altri
vegetali,   comprese  le  solanacee  spontanee,  nonche'  alle  acque
superficiali   naturali   ed   a   quelle   reflue   di  impianti  di
trasformazione   o   di   imballaggio   usate   per  l'irrigazione  o
l'irrorazione del materiale vegetale trovato infetto o contaminato.
  2. La portata degli accertamenti mirati e' definita in funzione dei
rischi  identificati.  I  SFR possono inoltre effettuare accertamenti
ufficiali per la ricerca di R.s. in altri materiali, quali terreno di
coltura,  suolo  e  rifiuti  solidi  di  impianti  di  trasformazione
industriale o di imballaggio.
  3.  Gli  accertamenti  ufficiali  di  cui  al comma 1 devono essere
effettuati:
    a) per  il  materiale  vegetale  elencato, secondo le indicazioni
dell'allegato I, sezione II, punto 1, e
    b) per  le piante ospiti diverse dal materiale vegetale elencato,
nonche'  per  le  acque,  comprese  le acque reflue, in base a metodi
appropriati  e, se del caso, saranno prelevati campioni da sottoporre
a prove di laboratorio ufficiali o sotto controllo ufficiale;
    c) se del caso, su altri materiali in base a metodi appropriati.
  Inoltre i SFR possono, se del caso, stabilire per tali accertamenti
specifiche  procedure  di ispezione concernenti il numero, l'origine,
la  stratificazione  ed  il  momento del prelievo dei campioni, sulla
base   di  fondati  principi  scientifici  e  statistici  nonche'  in
relazione  alla  biologia  di R.s., a specifici sistemi di produzione
del   materiale   vegetale  elencato  e  delle  altre  piante  ospiti
dell'organismo nocivo.
  4.  I  SFR  devono notificare annualmente al Servizio fitosanitario
centrale  le  specifiche  modalita' ed i risultati degli accertamenti
ufficiali di cui al comma 1.
  Dette  notifiche  sono  effettuate  dai  SFR entro il 30 aprile, ad
eccezione  di quelle relative alle patate usate come sementi ottenute
dall'agricoltore  e  utilizzate nella sua azienda da comunicare entro
il 1o agosto.
  Il Servizio fitosanitario centrale provvedera' a notificarli, entro
il  1o giugno  ed  il  1o settembre rispettivamente, agli altri Stati
membri e alla Commissione U.E., secondo le prescrizioni dell'allegato
I, sezione II, punto 2.
  Le  modalita'  specifiche  e  i risultati concernenti le colture si
riferiscono alla produzione dell'anno precedente.