Art. 4.
                            Casi sospetti
  1.  In caso di presenza sospetta del patogeno, i SFR competenti per
territorio  provvedono ad effettuare prove di laboratorio ufficiali o
sotto  controllo  ufficiale  utilizzando,  per  il materiale vegetale
elencato,  il  metodo  appropriato  di  cui all'allegato II e secondo
quanto  disposto  nell'allegato  III,  punto  1, ovvero, in tutti gli
altri   casi,   secondo   un  qualsiasi  altro  metodo  ufficialmente
approvato, al fine di confermare o smentire la sospetta presenza.
  In caso di conferma si applicano le disposizioni dell'allegato III,
punto 2.
  2.  I SFR, in attesa della conferma o della smentita della sospetta
presenza  di  cui  al  comma  1  e  comunque in ogni caso di presenza
sospetta nella quale:
    i) siano  stati  individuati  sintomi  tipici della malattia e il
saggio  di  selezione  preliminare di cui all'allegato II, sezione I,
punto 1 e sezione II abbia dato esito positivo; oppure,
    ii)  il  saggio  di selezione preliminare di cui all'allegato II,
sezione I, punto 2 e sezione III abbia dato esito positivo;
per quanto riguarda le partite in questione:
    a) vietano  il  movimento  delle  piante e dei tuberi di tutte le
colture, partite o spedizioni da cui sono stati prelevati i campioni,
a  meno che esso non avvenga sotto il loro stesso controllo e purche'
sia   stata   accertata   l'inesistenza   di   rischi   effettivi  di
disseminazione di R.s.;
    b) attuano  opportuni  interventi  per risalire all'origine della
presenza sospetta;
    c) introducono  altri  provvedimenti  cautelativi  commisurati al
rischio stimato, in particolare per quanto riguarda la produzione del
materiale vegetale elencato ed il movimento di partite di tuberi-seme
di  patata,  diverse  da  quelle di cui alla lettera a), prodotto nel
luogo  da  cui sono stati prelevati i campioni di cui a detta lettera
a), onde scongiurare la disseminazione di R.s.
  3.  Nei  casi  di  presenza  sospetta  in  cui esista un rischio di
contaminazione   del   materiale  vegetale  elencato  o  delle  acque
superficiali da o in una o piu' regioni, il SFR nel cui territorio di
competenza   e'   stata  segnalata  la  presenza  sospetta,  notifica
immediatamente  al  Servizio  fitosanitario  centrale  ed  alle altre
regioni interessate le caratteristiche della manifestazione stessa, a
seconda    del    rischio   identificato;   detti   SFR   collaborano
opportunamente tra loro.
  4. Nei casi in cui il rischio coinvolga un altro Stato membro della
U.E.,  i SFR segnalano il caso al Servizio fitosanitario centrale che
provvedera'  a  sua  volta  a  notificare immediatamente il caso alla
Commissione U.E. ed agli Stati membri interessati.