Art. 4. Casi sospetti 1. In caso di presenza sospetta del patogeno, i SFR competenti per territorio provvedono ad effettuare prove di laboratorio ufficiali o sotto controllo ufficiale utilizzando, per il materiale vegetale elencato, il metodo appropriato di cui all'allegato II e secondo quanto disposto nell'allegato III, punto 1, ovvero, in tutti gli altri casi, secondo un qualsiasi altro metodo ufficialmente approvato, al fine di confermare o smentire la sospetta presenza. In caso di conferma si applicano le disposizioni dell'allegato III, punto 2. 2. I SFR, in attesa della conferma o della smentita della sospetta presenza di cui al comma 1 e comunque in ogni caso di presenza sospetta nella quale: i) siano stati individuati sintomi tipici della malattia e il saggio di selezione preliminare di cui all'allegato II, sezione I, punto 1 e sezione II abbia dato esito positivo; oppure, ii) il saggio di selezione preliminare di cui all'allegato II, sezione I, punto 2 e sezione III abbia dato esito positivo; per quanto riguarda le partite in questione: a) vietano il movimento delle piante e dei tuberi di tutte le colture, partite o spedizioni da cui sono stati prelevati i campioni, a meno che esso non avvenga sotto il loro stesso controllo e purche' sia stata accertata l'inesistenza di rischi effettivi di disseminazione di R.s.; b) attuano opportuni interventi per risalire all'origine della presenza sospetta; c) introducono altri provvedimenti cautelativi commisurati al rischio stimato, in particolare per quanto riguarda la produzione del materiale vegetale elencato ed il movimento di partite di tuberi-seme di patata, diverse da quelle di cui alla lettera a), prodotto nel luogo da cui sono stati prelevati i campioni di cui a detta lettera a), onde scongiurare la disseminazione di R.s. 3. Nei casi di presenza sospetta in cui esista un rischio di contaminazione del materiale vegetale elencato o delle acque superficiali da o in una o piu' regioni, il SFR nel cui territorio di competenza e' stata segnalata la presenza sospetta, notifica immediatamente al Servizio fitosanitario centrale ed alle altre regioni interessate le caratteristiche della manifestazione stessa, a seconda del rischio identificato; detti SFR collaborano opportunamente tra loro. 4. Nei casi in cui il rischio coinvolga un altro Stato membro della U.E., i SFR segnalano il caso al Servizio fitosanitario centrale che provvedera' a sua volta a notificare immediatamente il caso alla Commissione U.E. ed agli Stati membri interessati.