Art. 6.
                       Interventi fitosanitari
  1.  Le regioni, su specifica segnalazione dei SFR, vietano la messa
a  dimora del materiale vegetale elencato nell'allegato I, dichiarato
contaminato  ai  sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), punto ii), e
dispongono  che  detto  materiale,  sotto  il  controllo dei SFR, sia
soggetto ad una delle disposizioni dell'allegato VI, punto 1, in modo
che   sia   assicurata  l'inesistenza  di  rischi  identificabili  di
propagazione dell'organismo nocivo.
  2.  Le regioni, su specifica segnalazione dei SFR, vietano la messa
a  dimora  del  materiale  vegetale  elencato  ritenuto probabilmente
contaminato  ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), punto iii), e
lettera  c), punto iii) - compreso il materiale vegetale elencato per
il quale e' stato individuato un rischio, prodotto in luoghi ritenuti
probabilmente  contaminati ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a),
punto  iii)  -  e  dispongono  che,  sotto  il controllo dei SFR, sia
destinato  ad  un  impiego  appropriato  o  sia  eliminato  ai  sensi
dell'allegato  VI,  punto 2, in modo che sia assicurata l'inesistenza
di rischi identificabili di propagazione dell'organismo nocivo.
  3. Le regioni, su specifica segnalazione dei SFR, prescrivono che i
macchinari,  i  veicoli,  i  contenitori,  i  magazzini o le relative
parti,  nonche'  qualsiasi  altro  oggetto,  compresi  i materiali di
imballaggio,  dichiarati  contaminati  ai sensi dell'art. 5, comma 1,
lettera a),  punto ii), o ritenuti probabilmente contaminati ai sensi
dell'art.  5,  comma  1,  lettera  a), punto iii) e lettera c), punto
iii),  siano  distrutti  o decontaminati secondo i metodi adeguati di
cui all'allegato VI, punto 3.
  4.  Fatte  salve le misure attuate ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3,
le regioni, su specifica segnalazione dei SFR, prescrivono che, nelle
zone delimitate ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), punto iv),
e  lettera  c),  punto iii),  sia  applicata una serie di misure come
precisato nell'allegato VI, punti 4.1 e 4.2.
  I dati relativi a tali misure sono notificati ogni anno al Servizio
fitosanitario centrale che li comunica alla Commissione U.E.