Art. 7.
                Interventi su cloni di patata da seme
  1.  I  tuberi-seme  di  patata  devono essere conformi ai requisiti
della  direttiva n.77/93/CEE del Consiglio e derivare direttamente da
materiali,   ottenuti   nell'ambito  di  un  programma  ufficialmente
approvato  dall'Ente nazionale delle sementi elette, risultati esenti
dall'organismo nocivo in prove ufficiali o sotto controllo ufficiale,
eseguite utilizzando il metodo appropriato di cui all'allegato II.
  Dette prove sono eseguite dai SFR:
    a) qualora  sia  stata  confermata  la  presenza  di  R.s.  nella
produzione  di  tuberi-seme  di  patate  nel  territorio  di  propria
competenza:
      i) mediante  saggi  effettuati  sulle  precedenti propagazioni,
compresa  la  selezione  conale  di  partenza,  e  saggi  sistematici
effettuati su cloni di tuberi-seme di patate di base, oppure
      ii) qualora sia stata accertata l'assenza di relazione clonale,
mediante  saggi  effettuati su tutti i cloni di tuberi-seme di patate
di  base  o su precedenti propagazioni, compresa la selezione clonale
di partenza, e
    b) negli  altri  casi, su ciascuna pianta della selezione clonale
di  partenza  oppure  su  campioni rappresentativi dei tuberi-seme di
base o di precedenti propagazioni.