Art. 9. D e r o g h e 1. Fatte salve le disposizioni della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio, il Servizio fitosanitario centrale, sentito il parere dei SFR competenti per territorio, puo' autorizzare deroghe alle disposizioni degli articoli 6 e 8 del presente decreto, ai sensi delle disposizioni del Titolo XI del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 e successive modificazioni, per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale.