Art. 9.
                            D e r o g h e
  1.  Fatte  salve  le  disposizioni della direttiva n. 77/93/CEE del
Consiglio,  il Servizio fitosanitario centrale, sentito il parere dei
SFR   competenti   per  territorio,  puo'  autorizzare  deroghe  alle
disposizioni  degli  articoli  6  e  8 del presente decreto, ai sensi
delle  disposizioni del Titolo XI del decreto ministeriale 31 gennaio
1996  e successive modificazioni, per prove o scopi scientifici e per
lavori di selezione varietale.