Art. 2.
                            D e r o g h e
  Nel  periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per
i seguenti veicoli:
    a) veicoli  appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo
le  risultanze  degli  atti  anagrafici, con esclusione delle persone
dimoranti ovvero domiciliate nel comune di isola del Giglio;
    b) veicoli  appartenenti  a  persone  iscritte nei ruoli comunali
delle  imposte  di  nettezza urbana, previa autorizzazione rilasciata
dal comune dell'isola del Giglio;
    c)   veicoli   i   cui   proprietari   possono   dimostrare   che
trascorreranno  almeno sette giorni sull'isola, previa autorizzazione
rilasciata dal comune del Giglio;
    d) veicoli con targa estera;
    e) veicoli per trasposto merci, sempre che non siano in contrasto
con le limitazioni alla circolazione vigente sulle strade dell'isola;
    f) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e
antincendio;
    g) veicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito
contrassegno  previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della
Repubblica  16 dicembre  1992,  n.  495, rilasciato da una competente
autorita' italiana o estera;
    h) caravan e autocaravan i cui proprietari possano dimostrare che
trascorreranno  con  il  loro  veicolo almeno sette giorni nell'unico
campeggio  esistente nell'isola, previa autorizzazione rilasciata dal
comune dell'isola del Giglio.