Art. 2. D e r o g h e Nel periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli: a) veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze degli atti anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel comune di isola del Giglio; b) veicoli appartenenti a persone iscritte nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana, previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'isola del Giglio; c) veicoli i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno almeno sette giorni sull'isola, previa autorizzazione rilasciata dal comune del Giglio; d) veicoli con targa estera; e) veicoli per trasposto merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigente sulle strade dell'isola; f) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendio; g) veicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera; h) caravan e autocaravan i cui proprietari possano dimostrare che trascorreranno con il loro veicolo almeno sette giorni nell'unico campeggio esistente nell'isola, previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'isola del Giglio.