Art. 3.
                           S a n z i o n i
  Chiunque  viola  i divieti di cui al presente decreto e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 606.000 a
L. 2.424.000 cosi' come previsto dal comma 2, dell'art. 8 del decreto
legislativo 30  aprile  1992, n. 285, come aggiornato con decreto del
Ministro di grazia e giustizia in data 22 dicembre 1998.