Art. 3. S a n z i o n i Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 606.000 a L. 2.424.000 cosi' come previsto dal comma 2, dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornato con decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 22 dicembre 1998.