Art. 6.
                      Autorizzazioni in deroga
  Al  prefetto di Napoli e' concessa la facolta', in caso di appurata
e  reale necessita' ed urgenza, di concedere autorizzazioni in deroga
al  divieto  di  sbarco  e di circolazione sull'isola di Ischia. Tali
autorizzazioni   dovranno   avere   una  durata  non  superiore  alle
quarantotto  ore  di  permanenza  sull'isola  e copia delle stesse va
inviata  ai  comuni  dell'isola  di  Ischia  e alle Forze dell'ordine
operanti sul territorio;