Art. 6. Autorizzazioni in deroga Al prefetto di Napoli e' concessa la facolta', in caso di appurata e reale necessita' ed urgenza, di concedere autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco e di circolazione sull'isola di Ischia. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle quarantotto ore di permanenza sull'isola e copia delle stesse va inviata ai comuni dell'isola di Ischia e alle Forze dell'ordine operanti sul territorio;