Art. 10. Regime di applicazione 1. Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano dal 1 luglio 2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 2. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Napoli, 7 aprile 2000 Il presidente: Cheli