Art. 10.
                       Regime di applicazione
  1.   Le   disposizioni  contenute  nel  presente  provvedimento  si
applicano dal 1 luglio 2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3,
comma 2.
  La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  nel  Bollettino  ufficiale dell'Autorita' ed
entra  in  vigore  il giorno successivo della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
    Napoli, 7 aprile 2000
                                                 Il presidente: Cheli