Art. 3.
                  Operatori di accesso condizionato
  1.  Gli  operatori  di accesso condizionato anche in possesso di un
titolo abilitativo alla trasmissione televisiva digitale a pagamento,
indipendentemente  dai mezzi di trasmissione, sono tenuti a garantire
agli utenti la fruibilita', con lo stesso decodificatore, a qualunque
titolo  detenuto  o  posseduto,  di  tutte  le  offerte  di programmi
digitali  con  accesso  condizionato  e  la  ricezione  dei programmi
radiotelevisivi  in  chiaro.  A tale scopo essi utilizzano il sistema
simulcrypt  secondo  le  norme  del DVB o, in alternativa, il sistema
multicrypt secondo le norme definite dal DVB.
  2.  Le  modalita'  attuative  del  comma  precedente sono stabilite
liberamente  dalle parti interessate e potranno costituire oggetto di
verifica   da   parte   dell'Autorita'.   Gli  operatori  di  accesso
condizionato forniscono entro sessanta giorni dalla pubblicazione del
presente  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana  un'informativa sulle modalita' attuative delle disposizioni
di  cui  al  comma  1  anche in relazione alla fattibilita' tecnica e
praticabilita'  dell'aggiornamento dei decodificatori in possesso dei
propri   abbonati   prima   dell'entrata   in   vigore  del  presente
provvedimento.