Art. 3. Operatori di accesso condizionato 1. Gli operatori di accesso condizionato anche in possesso di un titolo abilitativo alla trasmissione televisiva digitale a pagamento, indipendentemente dai mezzi di trasmissione, sono tenuti a garantire agli utenti la fruibilita', con lo stesso decodificatore, a qualunque titolo detenuto o posseduto, di tutte le offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi radiotelevisivi in chiaro. A tale scopo essi utilizzano il sistema simulcrypt secondo le norme del DVB o, in alternativa, il sistema multicrypt secondo le norme definite dal DVB. 2. Le modalita' attuative del comma precedente sono stabilite liberamente dalle parti interessate e potranno costituire oggetto di verifica da parte dell'Autorita'. Gli operatori di accesso condizionato forniscono entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana un'informativa sulle modalita' attuative delle disposizioni di cui al comma 1 anche in relazione alla fattibilita' tecnica e praticabilita' dell'aggiornamento dei decodificatori in possesso dei propri abbonati prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento.