Art. 4. Detentori di diritti 1. I detentori di diritti di proprieta' industriale relativi ai sistemi e ai prodotti ad accesso condizionato, quando rilasciano licenze per la fabbricazione di apparecchiature destinate ai consumatori devono farlo a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e non devono subordinare tale rilascio a condizioni che vietano, dissuadono o scoraggiano l'inclusione in tali apparecchiature di: a) un'interfaccia comune che permetta il collegamento di piu' sistemi di accesso diversi, ovvero b) mezzi propri di un altro sistema di accesso, purche' il destinatario della licenza rispetti condizioni ragionevoli e appropriate che garantiscano, per quanto lo riguarda, la sicurezza delle transazioni degli operatori di accesso condizionato.