Art. 4.
                        Detentori di diritti
  1.  I  detentori  di  diritti di proprieta' industriale relativi ai
sistemi  e  ai  prodotti  ad  accesso condizionato, quando rilasciano
licenze   per   la  fabbricazione  di  apparecchiature  destinate  ai
consumatori  devono  farlo  a  condizioni  eque,  ragionevoli  e  non
discriminatorie  e  non devono subordinare tale rilascio a condizioni
che   vietano,   dissuadono   o   scoraggiano  l'inclusione  in  tali
apparecchiature di:
    a) un'interfaccia  comune  che  permetta  il collegamento di piu'
sistemi di accesso diversi,
  ovvero
    b) mezzi  propri  di  un  altro  sistema  di  accesso, purche' il
destinatario   della   licenza   rispetti  condizioni  ragionevoli  e
appropriate  che  garantiscano,  per quanto lo riguarda, la sicurezza
delle transazioni degli operatori di accesso condizionato.