Art. 5.
                       Tutela del consumatore
  1.   I   distributori  di  apparati  e  gli  operatori  di  accesso
condizionato  forniscono  agli  utenti  una corretta informazione sui
servizi  fruibili con il decodificatore a qualsiasi titolo detenuto o
posseduto  e  circa  la  rispondenza  dei decodificatori ai requisiti
stabiliti nel presente provvedimento.
  2.  Gli operatori di accesso condizionato pubblicano un listino dei
prezzi  per il telespettatore, che tiene conto della fornitura o meno
di materiali connessi.
  3. La ricezione dei programmi in chiaro ai sensi dell'art. 2, comma
1,  puo'  essere  inibita  solo  nel caso in cui l'utente, qualora il
decodificatore  sia  concesso in locazione, non adempia agli obblighi
del relativo contratto.