Art. 5. Tutela del consumatore 1. I distributori di apparati e gli operatori di accesso condizionato forniscono agli utenti una corretta informazione sui servizi fruibili con il decodificatore a qualsiasi titolo detenuto o posseduto e circa la rispondenza dei decodificatori ai requisiti stabiliti nel presente provvedimento. 2. Gli operatori di accesso condizionato pubblicano un listino dei prezzi per il telespettatore, che tiene conto della fornitura o meno di materiali connessi. 3. La ricezione dei programmi in chiaro ai sensi dell'art. 2, comma 1, puo' essere inibita solo nel caso in cui l'utente, qualora il decodificatore sia concesso in locazione, non adempia agli obblighi del relativo contratto.