Art. 8.
            Ricevitori di televisione digitale terrestre
  1.  Fatte  salve  le  norme  sopra  definite, al fine di avviare la
diffusione   dei   servizi  di  televisione  digitale  terrestre,  le
specifiche  tecniche minime, previste all'allegato A, si applicano ai
decodificatori  e  alle  apparecchiature dedicate esclusivamente alla
ricezione di programmi televisivi in chiaro.
  2.  Le  specifiche  tecniche  di  cui  al  comma precedente saranno
riviste  entro  e  non  oltre  diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore   della  presente  delibera  alla  luce  dei  risultati  della
sperimentazione e dell'avvio della fase di commercializzazione.