Art. 8. Ricevitori di televisione digitale terrestre 1. Fatte salve le norme sopra definite, al fine di avviare la diffusione dei servizi di televisione digitale terrestre, le specifiche tecniche minime, previste all'allegato A, si applicano ai decodificatori e alle apparecchiature dedicate esclusivamente alla ricezione di programmi televisivi in chiaro. 2. Le specifiche tecniche di cui al comma precedente saranno riviste entro e non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente delibera alla luce dei risultati della sperimentazione e dell'avvio della fase di commercializzazione.