Art. 10. Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie 1. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e' la struttura di supporto che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con le istituzioni europee e della quale il Presidente si avvale, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo, per l'attivita' inerente all'attuazione degli impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea e per le azioni di coordinamento nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero per gli affari esteri, in sede di Unione europea. Il Dipartimento, in particolare, cura e segue la predisposizione, l'iter parlamentare e l'attuazione della legge comunitaria annuale; vigila sull'attuazione delle norme comunitarie; assicura, durante il procedimento normativo comunitario, il monitoraggio del processo decisionale; segue il contenzioso comunitario, adoperandosi per prevenirlo; promuove l'informazione sull'attivita' dell'Unione europea e coordina, in materia, le iniziative di formazione. 2. Il Dipartimento si articola in non piu' di quattro uffici e non piu' di tredici servizi. Dipende funzionalmente dal Dipartimento il nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie.