Art. 12. Dipartimento per gli affari economici 1. Il Dipartimento per gli affari economici e' la struttura di supporto che opera in materia di: a) analisi macroeconomiche, con riferimento anche alla finanza pubblica ed al mercato del lavoro; provvedimenti economico-finanziari di carattere generale; b) attivita' di concertazione del Governo con le parti sociali; monitoraggio e valutazione del conseguimento degli obiettivi economico-finanziari programmati e degli andamenti economici generali; occupazione, in riferimento anche all'attuazione ed aggiornamento degli accordi con le parti sociali; interventi per le crisi aziendali e per l'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata; rapporti con le parti sociali e le amministrazioni pubbliche interessate. 2. Nell'ambito del Dipartimento opera l'ufficio per il coordinamento e lo sviluppo delle iniziative per l'occupazione. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre ulteriori uffici e non piu' nove servizi. Opera altresi' presso il Dipartimento l'osservatorio per la piccola e media impresa. 3. E' incardinato nel dipartimento l'ufficio per le politiche di promozione dell'occupazione, che resta affidato al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 1999, n. 166.