Art. 12.
                Dipartimento per gli affari economici
  1.  Il  Dipartimento  per  gli  affari economici e' la struttura di
supporto che opera in materia di:
    a) analisi  macroeconomiche,  con  riferimento anche alla finanza
pubblica ed al mercato del lavoro; provvedimenti economico-finanziari
di carattere generale;
    b) attivita'  di  concertazione del Governo con le parti sociali;
monitoraggio   e   valutazione   del  conseguimento  degli  obiettivi
economico-finanziari   programmati   e   degli   andamenti  economici
generali;   occupazione,   in  riferimento  anche  all'attuazione  ed
aggiornamento  degli  accordi con le parti sociali; interventi per le
crisi  aziendali e per l'attuazione degli strumenti di programmazione
negoziata;  rapporti  con  le  parti  sociali  e  le  amministrazioni
pubbliche interessate.
  2.   Nell'ambito   del   Dipartimento   opera   l'ufficio   per  il
coordinamento  e  lo  sviluppo delle iniziative per l'occupazione. Il
Dipartimento  si  articola  in non piu' di tre ulteriori uffici e non
piu'   nove   servizi.   Opera   altresi'   presso   il  Dipartimento
l'osservatorio per la piccola e media impresa.
  3.  E'  incardinato  nel dipartimento l'ufficio per le politiche di
promozione  dell'occupazione,  che  resta  affidato  al  Ministro del
lavoro   e  della  previdenza  sociale,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 1999, n. 166.