Art. 15. Ufficio stampa e del portavoce del Presidente 1. L'ufficio stampa e del portavoce del Presidente cura l'informazione inerente all'attivita' del Presidente e del Consiglio dei Ministri ed i rapporti con gli organi di informazione. Operano in raccordo funzionale con l'ufficio gli uffici stampa dei Ministri senza portafoglio e le analoghe strutture eventualmente operanti presso i sottosegretari della Presidenza. Resta fermo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1993. 2. L'ufficio si articola in non piu' di due servizi.