Art. 15.
            Ufficio stampa e del portavoce del Presidente
  1.   L'ufficio   stampa   e   del  portavoce  del  Presidente  cura
l'informazione  inerente all'attivita' del Presidente e del Consiglio
dei Ministri ed i rapporti con gli organi di informazione. Operano in
raccordo  funzionale  con  l'ufficio  gli  uffici stampa dei Ministri
senza  portafoglio  e  le  analoghe  strutture eventualmente operanti
presso i sottosegretari della Presidenza. Resta fermo quanto previsto
dall'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
10 novembre 1993.
  2. L'ufficio si articola in non piu' di due servizi.