Art. 16.
         Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
  1.  Il  Dipartimento  per  gli affari giuridici e legislativi e' la
struttura   che,  nell'ambito  del  Segretariato  generale,  fornisce
supporto  all'attivita' di coordinamento del Presidente ed assiste il
Sottosegretario  alla  Presidenza e il Segretario generale in materia
di  attivita'  normativa.  Il  Dipartimento  assicura  altresi'  alla
Presidenza  la  consulenza  giuridica  di carattere generale. Esso in
particolare:
    a) coordina  e promuove l'istruttoria dell'iniziativa legislativa
del   Governo,   verificandone,  sulla  base  delle  indicazioni  del
dipartimento  per  i  rapporti  con il Parlamento, la coerenza con il
programma dei lavori parlamentari;
    b) provvede,  sulla  base  degli  elementi  forniti  dai Ministri
competenti  e in coordinamento con il dipartimento per i rapporti con
il  Parlamento,  all'istruttoria  degli  emendamenti,  governativi  o
parlamentari, ai disegni di legge;
    c) cura, nell'ambito del coordinamento di cui alla lettera a), la
qualita'  dei  testi normativi e degli emendamenti del Governo, anche
con  riferimento all'omogeneita' e alla chiarezza della formulazione,
all'efficacia   per  la  semplificazione  e  al  riordinamento  della
legislazione vigente, al corretto uso delle diverse fonti;
    d) verifica  la  sussistenza  dei presupposti per il ricorso alla
decretazione d'urgenza;
    e) verifica,  con  l'ausilio  delle  amministrazioni dotate delle
necessarie    competenze   tecniche,   le   relazioni   appositamente
predisposte,  oltre  a  quella  tecnica,  a  corredo delle iniziative
legislative  del  Governo,  curando  che  esse  indichino  il  quadro
normativo  nazionale  e  comunitario  di  riferimento,  gli eventuali
precedenti  della Corte costituzionale, gli obiettivi perseguiti e la
congruita'  dei  mezzi  previsti, gli oneri che le nuove disposizioni
impongono   ai  cittadini,  alle  pubbliche  amministrazioni  e  alle
imprese;
    f) verifica  le  relazioni  predisposte  dalle amministrazioni su
richiesta degli organi parlamentari;
    g) coordina  e  promuove  l'istruttoria  relativa  all'iniziativa
regolamentare del Governo;
    h) attua  la  revisione  tecnico-formale  dei  testi  normativi e
redige regole tecniche di redazione degli stessi; compie le analisi e
formula    le    proposte    di   riordinamento   e   semplificazione
dell'ordinamento legislativo esistente;
    i) esprime  pareri  giuridici e sovrintende al contenzioso curato
dalla Presidenza;
    l)  svolge  le  attivita' di ricerca e documentazione giuridica e
cura,   per   il  tramite  della  biblioteca  di  Palazzo  Chigi,  la
documentazione  economica e tecnica necessaria al funzionamento degli
uffici della Presidenza; svolge, inoltre, ogni altra attivita' che ad
esso  venga  affidata,  nell'ambito  delle  proprie  competenze,  dal
Presidente,  dal  Sottosegretario  alla  Presidenza  o dal Segretario
generale.
  2. Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ai sensi
e  con  le  modalita'  dell'art.  9  del decreto del Presidente della
Repubblica 19 luglio 1989, n. 366:
    a) assiste  il  Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie  nella  fase  ascendente  del  processo di emanazione dei
regolamenti e delle direttive comunitarie;
    b) assiste  il  Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie nelle procedure contenziose avviate dall'Unione europea;
    c)  assicura, quanto al processo di formazione e di attuazione in
sede nazionale della normativa comunitaria, l'esame preliminare della
situazione  normativa  ed  economica  interna  e la valutazione delle
conseguenze  dell'introduzione  delle  norme comunitarie sull'assetto
interno.
  3.   Operano   in   raccordo   funzionale   con   il  dipartimento,
relativamente  alle  materie  di  rispettiva  competenza,  i  settori
legislativi  dei  Dipartimenti affidati a Ministri senza portafoglio,
che  integrano  il  dipartimento  stesso  ove  l'affidamento  venga a
cessare, nonche' il nucleo per la semplificazione delle norme e delle
procedure  di  cui  alla  legge  8 marzo 1999, n. 50. Il Dipartimento
assicura  il  collegamento  funzionale  con la segreteria tecnica del
nucleo, nell'ambito delle attivita' previste dall'art. 34.
  4. Il Dipartimento si articola in non piu' di due uffici e non piu'
di nove servizi.