Art. 19.
                Dipartimento per le pari opportunita'
  1.  Il  Dipartimento  per  le  pari opportunita' e' la struttura di
supporto  che  opera nell'area funzionale inerente alla promozione ed
al  coordinamento delle politiche di pari opportunita' e delle azioni
di  Governo  volte  a prevenire e rimuovere le discriminazioni. Della
struttura  stessa  il  Presidente si avvale, ai sensi dell'art. 5 del
decreto legislativo, per promuovere e coordinare le azioni di Governo
nell'area   funzionale   suindicata   e  quelle  volte  a  consentire
l'indirizzo,  coordinamento  e  monitoraggio  della utilizzazione dei
relativi  fondi  europei.  Il  dipartimento, in particolare, provvede
anche  agli adempimenti riguardanti l'acquisizione e l'organizzazione
delle  informazioni  e  la promozione e coordinamento delle attivita'
conoscitive,  di verifica, controllo, formazione e informazione nelle
materie  della  parita'  e  dell  pari  opportunita';  alla  cura dei
rapporti con le amministrazioni e gli organismi operanti all'Italia e
all'estero   nelle  materie  stesse;  all'adozione  delle  iniziative
necessarie,  in materia, per assicurare la rappresentanza del Governo
negli organismi nazionali e internazionali.
  2. Il Dipartimento si articola in non piu' di due uffici e non piu'
di  cinque  servizi. Presso il Dipartimento opera la segreteria della
commissione per le pari opportunita'.