Art. 19. Dipartimento per le pari opportunita' 1. Il Dipartimento per le pari opportunita' e' la struttura di supporto che opera nell'area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche di pari opportunita' e delle azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere le discriminazioni. Della struttura stessa il Presidente si avvale, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo, per promuovere e coordinare le azioni di Governo nell'area funzionale suindicata e quelle volte a consentire l'indirizzo, coordinamento e monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi europei. Il dipartimento, in particolare, provvede anche agli adempimenti riguardanti l'acquisizione e l'organizzazione delle informazioni e la promozione e coordinamento delle attivita' conoscitive, di verifica, controllo, formazione e informazione nelle materie della parita' e dell pari opportunita'; alla cura dei rapporti con le amministrazioni e gli organismi operanti all'Italia e all'estero nelle materie stesse; all'adozione delle iniziative necessarie, in materia, per assicurare la rappresentanza del Governo negli organismi nazionali e internazionali. 2. Il Dipartimento si articola in non piu' di due uffici e non piu' di cinque servizi. Presso il Dipartimento opera la segreteria della commissione per le pari opportunita'.