Art. 2. Strutture della Presidenza 1. Costituiscono strutture generali della Presidenza, preposte in maniera organica ed integrata alle aree funzionali omogenee di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo: a) l'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri; b) il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento; c) il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie; d) il Dipartimento per gli affari regionali; e) il Dipartimento per l'informazione e l'editoria; f) il Dipartimento della funzione pubblica; g) il Dipartimento per le pari opportunita'; h) il Dipartimento per le riforme istituzionali; i) l'ufficio per l'innovazione tecnologica; j) il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi; k) il Dipartimento per il coordinamento amministrativo; l) l'ufficio per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato; m) il Dipartimento per gli affari economici; n) l'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano; o) l'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. 2. Costituiscono altresi' strutture generali della Presidenza, adibite a compiti di organizzazione, gestione delle risorse, controllo e monitoraggio, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo: a) l'ufficio del Segretario generale; b) il Dipartimento degli affari generali e del personale; c) il Dipartimento del cerimoniale di Stato; d) l'ufficio bilancio e ragioneria; e) l'ufficio dei servizi amministrativi e tecnici; f) l'ufficio per l'informatica, la telematica e la statistica; g) l'ufficio del sovrintendente; h) l'ufficio per il controllo interno. 3. Costituiscono strutture equiparate a quelle generali i seguenti uffici: a) l'ufficio di segreteria del Presidente; b) l'ufficio stampa e del portavoce del Presidente; c) l'ufficio del consigliere diplomatico; d) l'ufficio del consigliere militare. 4. Le strutture di cui al comma 3 costituiscono uffici di diretta collaborazione del Presidente. Costituiscono uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato gli uffici di cui all'art. 6. 5. Agli effetti dell'art. 7, comma 6, dell'art. 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo, sono di diretta collaborazione: a) le funzioni di direzione di vertice di tutte le strutture generali della Presidenza o equiparate; b) l'ufficio per il controllo interno; c) il centralino telefonico di Palazzo Chigi. 6. Ove non sia diversamente ed espressamente disposto, gli organi collegiali istituiti stabilmente o temporaneamente presso la Presidenza si avvalgono del supporto di strutture che non costituiscono uffici dirigenziali e che fanno capo al Dipartimento degli affari generali e del personale. 7. Ove non diversamente disposto dagli appositi decreti istitutivi, costituiscono strutture dirigenziali non generali della Presidenza le strutture di supporto dei commissari straordinari nominati ai sensi dell'art. 11 della legge. 8. I soggetti preposti a strutture generali o equiparate sono individuati come datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, e successive modificazioni, e sono responsabili, secondo le disposizioni del presente decreto, della funzionalita' dell'ufficio e della utilizzazione ottimale del personale a questo assegnato.