Art. 2.
                     Strutture della Presidenza
  1.  Costituiscono  strutture generali della Presidenza, preposte in
maniera  organica  ed  integrata alle aree funzionali omogenee di cui
all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo:
    a) l'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri;
    b) il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento;
    c) il   Dipartimento   per   il   coordinamento  delle  politiche
comunitarie;
    d) il Dipartimento per gli affari regionali;
    e) il Dipartimento per l'informazione e l'editoria;
    f) il Dipartimento della funzione pubblica;
    g) il Dipartimento per le pari opportunita';
    h) il Dipartimento per le riforme istituzionali;
    i) l'ufficio per l'innovazione tecnologica;
    j) il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi;
    k) il Dipartimento per il coordinamento amministrativo;
    l) l'ufficio  per  il  coordinamento  in materia di valutazione e
controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato;
    m) il Dipartimento per gli affari economici;
    n) l'ufficio  di  segreteria  della  Conferenza  permanente per i
rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano;
    o) l'ufficio  di  segreteria  della  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali.
  2.  Costituiscono  altresi'  strutture  generali  della Presidenza,
adibite   a   compiti  di  organizzazione,  gestione  delle  risorse,
controllo  e monitoraggio, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto
legislativo:
    a) l'ufficio del Segretario generale;
    b) il Dipartimento degli affari generali e del personale;
    c) il Dipartimento del cerimoniale di Stato;
    d) l'ufficio bilancio e ragioneria;
    e) l'ufficio dei servizi amministrativi e tecnici;
    f) l'ufficio per l'informatica, la telematica e la statistica;
    g) l'ufficio del sovrintendente;
    h) l'ufficio per il controllo interno.
  3.  Costituiscono strutture equiparate a quelle generali i seguenti
uffici:
    a) l'ufficio di segreteria del Presidente;
    b) l'ufficio stampa e del portavoce del Presidente;
    c) l'ufficio del consigliere diplomatico;
    d) l'ufficio del consigliere militare.
  4.  Le  strutture di cui al comma 3 costituiscono uffici di diretta
collaborazione   del  Presidente.  Costituiscono  uffici  di  diretta
collaborazione dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di
Stato gli uffici di cui all'art. 6.
  5. Agli effetti dell'art. 7, comma 6, dell'art. 9, commi 1 e 2, del
decreto legislativo, sono di diretta collaborazione:
    a) le  funzioni  di  direzione  di  vertice di tutte le strutture
generali della Presidenza o equiparate;
    b) l'ufficio per il controllo interno;
    c) il centralino telefonico di Palazzo Chigi.
  6.  Ove  non sia diversamente ed espressamente disposto, gli organi
collegiali   istituiti   stabilmente   o  temporaneamente  presso  la
Presidenza   si   avvalgono   del   supporto  di  strutture  che  non
costituiscono  uffici  dirigenziali  e che fanno capo al Dipartimento
degli affari generali e del personale.
  7. Ove non diversamente disposto dagli appositi decreti istitutivi,
costituiscono strutture dirigenziali non generali della Presidenza le
strutture  di  supporto dei commissari straordinari nominati ai sensi
dell'art. 11 della legge.
  8.  I  soggetti  preposti  a  strutture  generali o equiparate sono
individuati  come  datori  di lavoro ai sensi del decreto legislativo
19 marzo   1996,   n.   242,   e  successive  modificazioni,  e  sono
responsabili,  secondo  le  disposizioni  del presente decreto, della
funzionalita'   dell'ufficio   e  della  utilizzazione  ottimale  del
personale a questo assegnato.