Art. 20.
            Dipartimento per l'informazione e l'editoria
  1.  Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria e' la struttura
di  supporto che opera nell'area funzionale relativa al coordinamento
dell'attivita'  di  comunicazione  istituzionale. Il Dipartimento, in
particolare,  svolge compiti in materia di attivita' di informazione,
pubblicita'  e  documentazione  istituzionale,  nonche' in materia di
comunicazione interna, fatto salvo quanto previsto dall'art. 23. Esso
cura gli affari relativi all'editoria ed alla stampa.
  2. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre uffici e non piu'
di nove servizi.