Art. 20. Dipartimento per l'informazione e l'editoria 1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria e' la struttura di supporto che opera nell'area funzionale relativa al coordinamento dell'attivita' di comunicazione istituzionale. Il Dipartimento, in particolare, svolge compiti in materia di attivita' di informazione, pubblicita' e documentazione istituzionale, nonche' in materia di comunicazione interna, fatto salvo quanto previsto dall'art. 23. Esso cura gli affari relativi all'editoria ed alla stampa. 2. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre uffici e non piu' di nove servizi.