Art. 22.
              Dipartimento per le riforme istituzionali
  1.  Il  Dipartimento  per  le  riforme  istituzionali  assicura  al
Presidente  il  supporto in materia di coordinamento finalizzato alla
elaborazione  delle  riforme  istituzionali,  relative in particolare
agli   organi   costituzionali  o  di  rilievo  costituzionale,  alla
rappresentanza  italiana  nel  Parlamento  europeo,  al sistema delle
autonomia,  allo  studio e confronto sulle questioni istituzionali ed
elettorali,  alla  verifica della coerenza delle iniziative normative
con gli indirizzi del Parlamento e quelli di riforma del programma di
Governo.
  2. Il Dipartimento si articola in non piu' di due uffici e non piu'
di cinque servizi.