Art. 22. Dipartimento per le riforme istituzionali 1. Il Dipartimento per le riforme istituzionali assicura al Presidente il supporto in materia di coordinamento finalizzato alla elaborazione delle riforme istituzionali, relative in particolare agli organi costituzionali o di rilievo costituzionale, alla rappresentanza italiana nel Parlamento europeo, al sistema delle autonomia, allo studio e confronto sulle questioni istituzionali ed elettorali, alla verifica della coerenza delle iniziative normative con gli indirizzi del Parlamento e quelli di riforma del programma di Governo. 2. Il Dipartimento si articola in non piu' di due uffici e non piu' di cinque servizi.