Art. 23.
                Uffici per l'innovazione tecnologica
  1.  L'ufficio  per  l'innovazione  tecnologica assicura il supporto
alle funzioni di coordinamento ed indirizzo del Presidente in materia
di   innovazione   tecnologica,   con  particolare  riferimento  alle
strutture, tecnologie e servizi di rete, allo sviluppo dell'uso delle
tecnologie   dell'informazione,   alla   diffusione,   in  regime  di
sicurezza,  di internet e della cultura informatica e digitale, anche
in raccordo con gli organismi internazionali e comunitari che operano
nel  settore.  L'ufficio agisce in collaborazione con il Dipartimento
della  funzione  pubblica,  competente  per l'informatizzazione delle
pubbliche   amministrazioni.  L'ufficio  cura  il  funzionamento  dei
comitati  dei  ministri  per  la  societa' dell'informazione e per le
iniziative di cooperazione sulla navigazione satellitare.
  2.  Operano  presso  l'ufficio,  entrambe  a  livello  dirigenziale
generale,  una  apposita  struttura  deputata al coordinamento per la
comunicazione istituzionale a mezzo Internet, nonche' la struttura di
collegamento   con  la  societa'  per  l'informazione.  L'ufficio  si
articola in non piu' di due ulteriori servizi.
  3. Per i problemi inerenti alla sicurezza di Internet, l'ufficio si
avvale  temporaneamente  della  soppressa  struttura  di  supporto al
comitato  dei  Ministri  per  l'adeguamento  dei  sistemi informativi
all'anno 2000.