Art. 23. Uffici per l'innovazione tecnologica 1. L'ufficio per l'innovazione tecnologica assicura il supporto alle funzioni di coordinamento ed indirizzo del Presidente in materia di innovazione tecnologica, con particolare riferimento alle strutture, tecnologie e servizi di rete, allo sviluppo dell'uso delle tecnologie dell'informazione, alla diffusione, in regime di sicurezza, di internet e della cultura informatica e digitale, anche in raccordo con gli organismi internazionali e comunitari che operano nel settore. L'ufficio agisce in collaborazione con il Dipartimento della funzione pubblica, competente per l'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni. L'ufficio cura il funzionamento dei comitati dei ministri per la societa' dell'informazione e per le iniziative di cooperazione sulla navigazione satellitare. 2. Operano presso l'ufficio, entrambe a livello dirigenziale generale, una apposita struttura deputata al coordinamento per la comunicazione istituzionale a mezzo Internet, nonche' la struttura di collegamento con la societa' per l'informazione. L'ufficio si articola in non piu' di due ulteriori servizi. 3. Per i problemi inerenti alla sicurezza di Internet, l'ufficio si avvale temporaneamente della soppressa struttura di supporto al comitato dei Ministri per l'adeguamento dei sistemi informativi all'anno 2000.