Art. 24.
                   Ufficio del Segretario generale
  1.  L'ufficio  del  Segretario  generale  fornisce  a  quest'ultimo
supporto per l'attivita' di coordinamento e di raccordo organizzativo
e  funzionale  fra  le  diverse  strutture del Segretariato generale,
nonche'   per   la  predisposizione  delle  iniziative  di  carattere
normativo  riguardanti  l'organizzazione  e  il  funzionamento  della
Presidenza;  provvede,  altresi',  per  il  tramite  della segreteria
speciale,  alla  tutela  del  segreto  di  Stato  ed  alla cura delle
tematiche  inerenti  alla sicurezza interna, anche mediante il centro
cifra;  l'ufficio  elabora  il  quadro  conoscitivo per l'analisi, la
verifica  e  l'aggiornamento  del programma di Governo ed effettua il
monitoraggio dell'attuazione delle politiche di settore rilevanti per
il  programma di Governo e, comuque, dell'azione volta allo sviluppo,
all'occupazione ed alle politiche sociali, riferendone periodicamente
al Segretario generale.
  2.  L'ufficio  provvede all'esame degli atti e documenti sottoposti
al  Segretario generale, predisponendo anche note informative ovvero,
su  sua  richiesta,  ricerche  ed  analisi,  di  carattere  giuridico
amministrativo,  su  questioni  specifiche;  cura  la  raccolta degli
elementi conoscitivi funzionali all'elaborazione di atti di direttiva
o  indirizzo.  All'ufficio  fa capo il servizio di accettazione della
corrispondenza.  L'ufficio attende altresi' ai compiti di supporto in
materia  di  rapporti tra Governo e confessioni religiose, nonche' in
materia  di  alta  vigilanza del Presidente sugli organi di giustizia
tributaria.
  3.   Nell'ambito   dell'ufficio  operano  la  segreteria  speciale,
nonche',  a  livello di ufficio dirigenziale generale ed in posizione
di  autonomia  funzionale,  una  segreteria  tecnica  con  compiti di
supporto  all'azione di coordinamento del Segretario generale in tema
di  aspetti internazionali, diritti umani, lotta ai fenomeni illegali
trasnazionali.
  4.  Presso  l'ufficio  opera,  altresi',  il  servizio  del  medico
competente, al quale e' preposto il soggetto responsabile dei compiti
di  cui  agli  articoli  15 e 16 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Al servizio
fanno  capo,  secondo le direttive impartite dal Segretario generale,
eventuali strutture mediche istituite presso la Presidenza.
  5. L'ufficio si articola in non piu' di sei servizi.