Art. 24. Ufficio del Segretario generale 1. L'ufficio del Segretario generale fornisce a quest'ultimo supporto per l'attivita' di coordinamento e di raccordo organizzativo e funzionale fra le diverse strutture del Segretariato generale, nonche' per la predisposizione delle iniziative di carattere normativo riguardanti l'organizzazione e il funzionamento della Presidenza; provvede, altresi', per il tramite della segreteria speciale, alla tutela del segreto di Stato ed alla cura delle tematiche inerenti alla sicurezza interna, anche mediante il centro cifra; l'ufficio elabora il quadro conoscitivo per l'analisi, la verifica e l'aggiornamento del programma di Governo ed effettua il monitoraggio dell'attuazione delle politiche di settore rilevanti per il programma di Governo e, comuque, dell'azione volta allo sviluppo, all'occupazione ed alle politiche sociali, riferendone periodicamente al Segretario generale. 2. L'ufficio provvede all'esame degli atti e documenti sottoposti al Segretario generale, predisponendo anche note informative ovvero, su sua richiesta, ricerche ed analisi, di carattere giuridico amministrativo, su questioni specifiche; cura la raccolta degli elementi conoscitivi funzionali all'elaborazione di atti di direttiva o indirizzo. All'ufficio fa capo il servizio di accettazione della corrispondenza. L'ufficio attende altresi' ai compiti di supporto in materia di rapporti tra Governo e confessioni religiose, nonche' in materia di alta vigilanza del Presidente sugli organi di giustizia tributaria. 3. Nell'ambito dell'ufficio operano la segreteria speciale, nonche', a livello di ufficio dirigenziale generale ed in posizione di autonomia funzionale, una segreteria tecnica con compiti di supporto all'azione di coordinamento del Segretario generale in tema di aspetti internazionali, diritti umani, lotta ai fenomeni illegali trasnazionali. 4. Presso l'ufficio opera, altresi', il servizio del medico competente, al quale e' preposto il soggetto responsabile dei compiti di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Al servizio fanno capo, secondo le direttive impartite dal Segretario generale, eventuali strutture mediche istituite presso la Presidenza. 5. L'ufficio si articola in non piu' di sei servizi.