Art. 25. Dipartimento degli affari generali e del personale 1. Il Dipartimento degli affari generali e del personale provvede all'amministrazione ed alla gestione del personale della Presidenza; alle attivita' di carattere generale, di studio, di analisi e di verifica delle funzioni organizzative della Presidenza; al supporto organizzativo degli organi collegiali che operano presso la Presidenza. Il Dipartimento cura la gestione del contenzioso del personale ed assume direttamente la difesa dell'amministrazione in sede di conciliazione e nei giudizi del lavoro in primo grado. 2. Il Dipartimento cura, per quanto di competenza del Presidente, gli adempimenti relativi al personale di magistratura degli organi di giustizia amministrativa e contabile, nonche' dell'Avvocatura generale dello Stato e di altri organi di consulenza generale facenti capo alla Presidenza. 3. Nell'ambito del Dipartimento opera un'apposita struttura di supporto all'attivita' del responsabile, a livello centrale, della prevenzione e della protezione ai sensi delle norme sulla sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. Il responsabile della prevenzione e protezione puo' essere abilitato dal Segretario generale ad avvalersi dei servizi dell'ufficio dei servizi amministrativi e tecnici. 4. Il Dipartimento si articola in non piu' di cinque uffici e non piu' di tredici servizi.