Art. 25.
         Dipartimento degli affari generali e del personale
  1.  Il  Dipartimento degli affari generali e del personale provvede
all'amministrazione  ed alla gestione del personale della Presidenza;
alle  attivita'  di  carattere  generale,  di studio, di analisi e di
verifica  delle  funzioni organizzative della Presidenza; al supporto
organizzativo   degli   organi   collegiali  che  operano  presso  la
Presidenza.  Il  Dipartimento  cura  la  gestione del contenzioso del
personale  ed  assume  direttamente la difesa dell'amministrazione in
sede di conciliazione e nei giudizi del lavoro in primo grado.
  2.  Il  Dipartimento cura, per quanto di competenza del Presidente,
gli adempimenti relativi al personale di magistratura degli organi di
giustizia   amministrativa   e   contabile,  nonche'  dell'Avvocatura
generale dello Stato e di altri organi di consulenza generale facenti
capo alla Presidenza.
  3.  Nell'ambito  del  Dipartimento  opera  un'apposita struttura di
supporto  all'attivita'  del  responsabile, a livello centrale, della
prevenzione  e  della protezione ai sensi delle norme sulla sicurezza
dei lavoratori sul luogo di lavoro. Il responsabile della prevenzione
e  protezione  puo'  essere  abilitato  dal  Segretario  generale  ad
avvalersi  dei  servizi  dell'ufficio  dei  servizi  amministrativi e
tecnici.
  4.  Il  Dipartimento si articola in non piu' di cinque uffici e non
piu' di tredici servizi.