Art. 26. Ufficio bilancio e ragioneria 1. L'ufficio bilancio e ragioneria provvede agli adempimenti di natura finanziaria, patrimoniale e contabile relativi all'attivita' della Presidenza, curando, in particolare, la predisposizione dei bilanci e relative variazioni, la tenuta delle scritture contabili, i pagamenti in contanti tramite i cassieri e la relativa vigilanza, i rapporti con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica relativamente alle variazioni di bilancio ed agli accrediti a favore della Presidenza, i rapporti con la Corte dei conti relativamente ai provvedimenti di competenza soggetti a controllo preventivo. 2. L'ufficio svolge, inoltre, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, l'attivita' connessa al controllo della regolarita' amministrativa e contabile sui titoli di spesa emessi dai centri di responsabilita' e di spesa del bilancio della Presidenza e provvede alla validazione dei titoli stessi, preliminare al pagamento. 3. L'ufficio si articola in non piu' di quattro servizi.