Art. 26.
                    Ufficio bilancio e ragioneria
  1.  L'ufficio  bilancio  e  ragioneria provvede agli adempimenti di
natura  finanziaria,  patrimoniale e contabile relativi all'attivita'
della  Presidenza,  curando,  in  particolare, la predisposizione dei
bilanci e relative variazioni, la tenuta delle scritture contabili, i
pagamenti  in  contanti tramite i cassieri e la relativa vigilanza, i
rapporti   con   il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica relativamente alle variazioni di bilancio ed
agli accrediti a favore della Presidenza, i rapporti con la Corte dei
conti   relativamente  ai  provvedimenti  di  competenza  soggetti  a
controllo preventivo.
  2.  L'ufficio  svolge,  inoltre,  ai  sensi dell'art. 2 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, l'attivita' connessa al controllo
della  regolarita'  amministrativa  e  contabile  sui titoli di spesa
emessi  dai  centri  di responsabilita' e di spesa del bilancio della
Presidenza e provvede alla validazione dei titoli stessi, preliminare
al pagamento.
  3. L'ufficio si articola in non piu' di quattro servizi.