Art. 28.
      Ufficio per l'informatica, la telematica e la statistica
  1.  L'ufficio  per  l'informatica,  la  telematica  e la statistica
predispone   e   gestisce  i  programmi  di  informatizzazione  della
Presidenza,  curando  l'analisi  funzionale  e  la  progettazione dei
sistemi e dei servizi informatici e di telecomunicazione, anche sotto
il  profilo  della  sicurezza  e  riservatezza,  e  coordinandone  la
relativa  gestione; cura la formazione specialistica degli addetti ai
sistemi  e  servizi  e,  d'intesa  con il Dipartimento per gli affari
generali  e  del  personale,  l'addestramento e la formazione di base
degli  utenti; predispone e gestisce i contratti di fornitura per gli
aspetti  di  propria competenza; coordina le attivita' di rilevamento
ed  elaborazione  dei  dati  statistici  presso uffici e Dipartimenti
della  Presidenza,  nonche'  l'interconnessione al sistema statistico
nazionale.
  2. Il capo dell'ufficio nomina il responsabile di ciascun progetto,
che  ne  coordina  la  realizzazione  in  tutte  le  sue fasi, e, per
particolari  progetti  o  per  interventi  specifici, puo' costituire
appositi gruppi di lavoro, parimenti nominandone il responsabile.
  3.  I capi dei dipartimenti, su richiesta del Segretario generale o
del  capo  dell'ufficio  per l'informatica, designano un responsabile
per   l'informatica   e  le  telecomunicazioni,  con  il  compito  di
interfaccia  tra  le strutture interne e l'ufficio per l'informatica,
la telematica e la statistica.
  4.  Nel  limite  delle  spese gestite dal Segretariato generale, il
capo   dell'ufficio   e'  il  responsabile  dei  sistemi  informatici
automatizzati della Presidenza.
  5.  L'ufficio  si articola in non piu' di otto servizi. Nell'ambito
dell'ufficio opera il centralino telefonico.