Art. 28. Ufficio per l'informatica, la telematica e la statistica 1. L'ufficio per l'informatica, la telematica e la statistica predispone e gestisce i programmi di informatizzazione della Presidenza, curando l'analisi funzionale e la progettazione dei sistemi e dei servizi informatici e di telecomunicazione, anche sotto il profilo della sicurezza e riservatezza, e coordinandone la relativa gestione; cura la formazione specialistica degli addetti ai sistemi e servizi e, d'intesa con il Dipartimento per gli affari generali e del personale, l'addestramento e la formazione di base degli utenti; predispone e gestisce i contratti di fornitura per gli aspetti di propria competenza; coordina le attivita' di rilevamento ed elaborazione dei dati statistici presso uffici e Dipartimenti della Presidenza, nonche' l'interconnessione al sistema statistico nazionale. 2. Il capo dell'ufficio nomina il responsabile di ciascun progetto, che ne coordina la realizzazione in tutte le sue fasi, e, per particolari progetti o per interventi specifici, puo' costituire appositi gruppi di lavoro, parimenti nominandone il responsabile. 3. I capi dei dipartimenti, su richiesta del Segretario generale o del capo dell'ufficio per l'informatica, designano un responsabile per l'informatica e le telecomunicazioni, con il compito di interfaccia tra le strutture interne e l'ufficio per l'informatica, la telematica e la statistica. 4. Nel limite delle spese gestite dal Segretariato generale, il capo dell'ufficio e' il responsabile dei sistemi informatici automatizzati della Presidenza. 5. L'ufficio si articola in non piu' di otto servizi. Nell'ambito dell'ufficio opera il centralino telefonico.