Art. 30. Ufficio del sovrintendente 1. L'ufficio fornisce assistenza al sovrintendente, cui compete di assicurare, anche con l'esercizio di funzioni a lui delegate dal Segretario generale e nell'ambito delle relative risorse, la tempestiva realizzazione delle esigenze strumentali e logistiche del Presidente e di altre autorita' residenti presso la sede del Governo, nonche' di curare il mantenimento e il decoro della sede stessa. 2. L'ufficio si articola in non piu' di tre servizi.