Art. 30.
                     Ufficio del sovrintendente
  1.  L'ufficio fornisce assistenza al sovrintendente, cui compete di
assicurare,  anche  con  l'esercizio  di  funzioni a lui delegate dal
Segretario   generale   e  nell'ambito  delle  relative  risorse,  la
tempestiva  realizzazione delle esigenze strumentali e logistiche del
Presidente e di altre autorita' residenti presso la sede del Governo,
nonche' di curare il mantenimento e il decoro della sede stessa.
  2. L'ufficio si articola in non piu' di tre servizi.