Art. 32.
Ufficio  di  Segreteria  della  Conferenza  Stato-citta'  e autonomie
                               locali
  1.   L'ufficio   di  segreteria  della  Conferenza  Stato-citta'  e
autonomie  locali  espleta l'attivita' funzionalmente necessaria allo
svolgimento   delle   attribuzioni   della   Conferenza   stessa,  in
particolare relative: agli adempimenti preliminari e conseguenti alle
riunioni  della Conferenza, ivi compresa l'informazione relativa alle
determinazioni    assunte;    all'attivita'    istruttoria   connessa
all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Conferenza
o   da   questa   svolti,   assicurando   il  necessario  raccordo  e
coordinamento  dei  competenti  uffici  dello Stato e delle autonomie
locali;  alle  attivita'  strumentali  al  raccordo,  alla  reciproca
informazione  ed  alla  collaborazione  tra  le amministrazioni dello
Stato  e  le  autonomie  locali.  L'ufficio  cura,  d'intesa  con  la
segreteria  della  Conferenza Stato-regioni, secondo le previsioni di
cui  all'art.  31, comma 3, l'attivita' istruttoria e di supporto per
il  funzionamento  della  Conferenza  unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  2. L'ufficio di segreteria si articola in non piu' di due servizi.