Art. 32. Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-citta' e autonomie locali 1. L'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-citta' e autonomie locali espleta l'attivita' funzionalmente necessaria allo svolgimento delle attribuzioni della Conferenza stessa, in particolare relative: agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Conferenza, ivi compresa l'informazione relativa alle determinazioni assunte; all'attivita' istruttoria connessa all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Conferenza o da questa svolti, assicurando il necessario raccordo e coordinamento dei competenti uffici dello Stato e delle autonomie locali; alle attivita' strumentali al raccordo, alla reciproca informazione ed alla collaborazione tra le amministrazioni dello Stato e le autonomie locali. L'ufficio cura, d'intesa con la segreteria della Conferenza Stato-regioni, secondo le previsioni di cui all'art. 31, comma 3, l'attivita' istruttoria e di supporto per il funzionamento della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. L'ufficio di segreteria si articola in non piu' di due servizi.