Art. 33. Ufficio per il controllo interno 1. L'ufficio per il controllo interno esercita, per il perseguimento degli obiettivi e con le forme indicate dall'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, la valutazione e il controllo strategico sull'attivita' amministrativa della Presidenza, direttamente riferendone al Segretario generale, per quanto attiene al funzionamento delle strutture che compongono il Segretariato generale, ed ai Ministri e Sottosegretari per le strutture affidate alla responsabilita' dei medesimi. L'ufficio opera in posizione di autonomia funzionale. A richiesta del Segretario generale, dei Ministri senza portafoglio o dei Sottosegretari, l'ufficio puo' fornire elementi per la valutazione dei capi delle strutture generali destinatari delle direttive generali sull'azione amministrativa. Alla direzione dell'ufficio e' preposto un collegio composto da tre membri, scelti dal Presidente tra dirigenti di prima fascia o equiparati, docenti universitari, esperti esterni di comprovata professionalita'. Con il medesimo decreto e' nominato il presidente del collegio, che e' il capo della struttura ai sensi dell'art. 18 della legge e dell'art. 2, comma 8, del presente decreto.