Art. 35.
                  Disposizioni finali e transitorie
  1.  L'attuale  organizzazione delle strutture generali disciplinate
dal  presente  decreto  resta  applicabile  sino  alla emanazione dei
decreti  di  organizzazione interna di cui all'art. 4, comma 1. Dalla
emanazione  dei  decreti  medesimi  decorre  l'abrogazione,  disposta
dall'art.  10  del  decreto  legislativo,  delle  norme  di legge, di
regolamento  o  di  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
che   costituiscono   la   fonte  dell'organizzazione  attuale  delle
strutture stesse.
  2.  Sono  abrogate  tutte  le  disposizioni  incompatibili  con  il
presente decreto.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 15 aprile 2000
                                               Il Presidente: D'Alema