Art. 35. Disposizioni finali e transitorie 1. L'attuale organizzazione delle strutture generali disciplinate dal presente decreto resta applicabile sino alla emanazione dei decreti di organizzazione interna di cui all'art. 4, comma 1. Dalla emanazione dei decreti medesimi decorre l'abrogazione, disposta dall'art. 10 del decreto legislativo, delle norme di legge, di regolamento o di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che costituiscono la fonte dell'organizzazione attuale delle strutture stesse. 2. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente decreto. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 aprile 2000 Il Presidente: D'Alema