Art. 5.
                          Poteri gestionali
  1.  Il  vice segretario generale coadiuva il Segretario generale ed
esercita  le funzioni da questo a lui delegate. Nel caso di piu' vice
segretari generali, uno di essi e' delegato dal Segretario generale a
svolgerne le funzioni in caso di assenza o impedimento. In assenza di
vice  segretari  generali,  il  Segretario  generale  puo' attribuire
funzioni   vicarie  ad  uno  o  piu'  dirigenti  di  prima  fascia  o
equiparati.
  2.  I  capi delle strutture generali della Presidenza sono nominati
ai  sensi  dell'art.  18  della legge. Alla preposizione di dirigenti
agli  uffici  o  servizi si provvede, sulla base dei criteri generali
eventualmente  fissati dal Presidente, per le strutture affidate alla
responsabilita'  di  Ministri  o Sottosegretari ai sensi dell'art. 19
del   decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  e  successive
modificazioni,  e,  per  le  strutture  generali  che  compongono  il
Segretariato  generale, con provvedimenti del Segretario generale. Il
Segretario generale puo' delegare ai capi delle strutture generali la
preposizione dei capi servizio e l'attribuzione agli stessi di poteri
gestionali.  Con le modalita' suindicate, i Ministri e Sottosegretari
delegati,  nonche',  per quanto di competenza, il Segretario generale
provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per attivita'
di studio e consulenza, o comunque diverse dalla direzione di uffici.
Alla  assegnazione  alle strutture della Presidenza del personale non
dirigenziale provvede il Segretario generale.
  3.  Nelle strutture generali della Presidenza, le funzioni vicarie,
per i casi di assenza o impedimento del responsabile, sono attribuite
con  provvedimento  del Ministro o Sottosegretario competente, ovvero
del Segretario generale, su proposta del capo delle strutture stesse.
In  mancanza  di  tale  provvedimento,  le  funzioni  sono svolte dal
dirigente  con  maggiore  anzianita'  nella  qualifica  tra quelli in
servizio presso la struttura interessata.
  4.  Per  l'esame  di  particolari questioni, i capi delle strutture
generali  possono  affidare incarichi specifici a singoli dirigenti o
funzionari   ovvero   istituire  gruppi  di  lavoro,  nominandone  il
responsabile.
  5. Nell'ambito dell'organizzazione amministrativa della Presidenza,
le  funzioni  dirigenziali  sono  quelle  di  direzione, ivi comprese
quelle  vicarie di cui all'art. 12, comma 9, del decreto legislativo,
di  coordinamento,  di  indirizzo,  di  studio,  ricerca,  verifica e
controllo.   Ferme   restando   la   struttura   e   la  composizione
dell'Ispettorato   per  la  funzione  pubblica,  e'  stabilito  in  6
ulteriori unita' il numero massimo dei dirigenti di prima fascia e in
12  ulteriori unita' il numero massimo dei dirienti di seconda fascia
del ruolo unico utilizzabili dalla Presidenza, presso le strutture di
volta in volta individuate dal Presidente, per funzioni ispettive, di
consulenza,  studio  e  ricerca, o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento,   a  norma  dell'art.  19,  comma 10,  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Resta
fermo   quanto   previsto  dall'art.  6,  comma 2,  del  decreto  del
Presidente   della  Repubblica  26 febbraio  1999,  n.  150,  nonche'
dall'art.  7,  comma 1,  secondo  periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520.