Art. 5. Poteri gestionali 1. Il vice segretario generale coadiuva il Segretario generale ed esercita le funzioni da questo a lui delegate. Nel caso di piu' vice segretari generali, uno di essi e' delegato dal Segretario generale a svolgerne le funzioni in caso di assenza o impedimento. In assenza di vice segretari generali, il Segretario generale puo' attribuire funzioni vicarie ad uno o piu' dirigenti di prima fascia o equiparati. 2. I capi delle strutture generali della Presidenza sono nominati ai sensi dell'art. 18 della legge. Alla preposizione di dirigenti agli uffici o servizi si provvede, sulla base dei criteri generali eventualmente fissati dal Presidente, per le strutture affidate alla responsabilita' di Ministri o Sottosegretari ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e, per le strutture generali che compongono il Segretariato generale, con provvedimenti del Segretario generale. Il Segretario generale puo' delegare ai capi delle strutture generali la preposizione dei capi servizio e l'attribuzione agli stessi di poteri gestionali. Con le modalita' suindicate, i Ministri e Sottosegretari delegati, nonche', per quanto di competenza, il Segretario generale provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per attivita' di studio e consulenza, o comunque diverse dalla direzione di uffici. Alla assegnazione alle strutture della Presidenza del personale non dirigenziale provvede il Segretario generale. 3. Nelle strutture generali della Presidenza, le funzioni vicarie, per i casi di assenza o impedimento del responsabile, sono attribuite con provvedimento del Ministro o Sottosegretario competente, ovvero del Segretario generale, su proposta del capo delle strutture stesse. In mancanza di tale provvedimento, le funzioni sono svolte dal dirigente con maggiore anzianita' nella qualifica tra quelli in servizio presso la struttura interessata. 4. Per l'esame di particolari questioni, i capi delle strutture generali possono affidare incarichi specifici a singoli dirigenti o funzionari ovvero istituire gruppi di lavoro, nominandone il responsabile. 5. Nell'ambito dell'organizzazione amministrativa della Presidenza, le funzioni dirigenziali sono quelle di direzione, ivi comprese quelle vicarie di cui all'art. 12, comma 9, del decreto legislativo, di coordinamento, di indirizzo, di studio, ricerca, verifica e controllo. Ferme restando la struttura e la composizione dell'Ispettorato per la funzione pubblica, e' stabilito in 6 ulteriori unita' il numero massimo dei dirigenti di prima fascia e in 12 ulteriori unita' il numero massimo dei dirienti di seconda fascia del ruolo unico utilizzabili dalla Presidenza, presso le strutture di volta in volta individuate dal Presidente, per funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, a norma dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, nonche' dall'art. 7, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520.