Art. 6. Uffici di diretta collaborazione dei Ministri e Sottosegretari 1. A decorrere dalle nomine, successive all'entrata in vigore del presente decreto, di Ministri senza portafoglio, del Sottosegretario alla Presidenza e di Sottosegretari presso la Presidenza, ad essi si intendono attribuiti uffici di diretta collaborazione composti secondo le indicazioni di cui al presente articolo, ferma restando la possibilita' di determinare successivamente la struttura e la composizione degli uffici stessi in modo diverso, nei limiti delle risorse di bilancio, con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati, su proposta del Ministro o Sottosegretario interessato, ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto legislativo. Tali decreti cessano di avere efficacia con la cessazione dell'incarico di Governo. 2. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio hanno la seguente composizione: a) ufficio di gabinetto; b) settore legislativo; c) segreteria particolare; d) ufficio stampa. 3. Il Capo di gabinetto coordina il complesso degli uffici di diretta collaborazione del Ministro ed e' nominato dal Ministro stesso tra i magistrati, gli avvocati dello Stato, i consiglieri parlamentari, i dirigenti di prima fascia dello Stato ed equiparati, i professori universitari di ruolo o fuori ruolo in servizio, ovvero tra esperti, appartenenti ad altre categorie o anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di elevata professionalita'. Il Ministro puo' avvalersi di tre consiglieri giuridici, uno dei quali preposto al settore legislativo, scelti tra persone di elevata professionalita'. L'ufficio di gabinetto si avvale, altresi', di tre dipendenti appartenenti all'area funzionale C, o livello equiparato, e da cinque dipendenti appartenenti all'area funzionale B, o livello equiparato, tratti dalle categorie indicate dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Un terzo del personale puo' essere scelto tra estranei alla pubblica amministrazione. 4. Il settore legislativo opera in collegamento funzionale con il dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza. Al settore e' preposto un consigliere giuridico, designato dal Ministro. Il settore legislativo si avvale di due dipendenti appartenenti all'area funzionale C, o livello equiparato, e quattro dipendenti appartenenti all'area funzionale B, o livello equiparato, tratti dalle categorie indicate al comma 3. Un terzo del personale puo' essere scelto tra estranei alla pubblica amministrazione. 5. Alla segreteria particolare e' preposto il segretario particolare. La segreteria si avvale di sei dipendenti appartenenti all'area funzionale B, o livello equiparato, tratti dalle categorie indicate dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Un terzo del personale puo' essere scelto tra estranei alla pubblica amministrazione. 6. All'ufficio stampa puo' essere preposto un estraneo iscritto all'albo dei giornalisti. Gli uffici stampa dei Ministri senza portafoglio operano in collegamento funzionale con l'ufficio stampa e del portavoce del Presidente. 7. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, gli uffici di diretta collaborazione del Sottosegretario alla Presidenza e dei Sottosegretari presso la Presidenza con delega di funzioni da parte del Presidente consistono nella segreteria particolare, organizzata secondo modalita' analoghe a quelle di cui al comma 5, e nella segreteria tecnica, coordinata da un dirigente di prima o seconda fascia, o equiparato, ed alla quale sono addetti quattro dipendenti dell'area B, o livello equiparato. Un terzo del personale puo' essere scelto tra estranei alla pubblica amministrazione. Il Sottosegretario puo' attribuire al capo della segreteria particolare o al capo della segreteria tecnica il compito di coordinare il complesso degli uffici di diretta collaborazione. 8. I Sottosegretari alla Presidenza con delega da parte di Ministri senza portafoglio si avvalgono di una segreteria particolare.