Art. 3.
  Non  appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui al
precedente  art. 2, avra' inizio il collocamento della quarta tranche
dei   certificati,   per   un   importo  massimo  del  10  per  cento
dell'ammontare  nominale  indicato  all'art.  1 del presente decreto;
tale tranche sara' riservata agli operatori "specialisti in titoli di
Stato", individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con
decreto   ministeriale  13 maggio  1999,  n.  219,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 159 del 9 luglio
1999,  che  abbiano partecipato all'asta della terza tranche e verra'
assegnata con le modalita' indicate negli articoli 12 e 13 del citato
decreto del 10 marzo 2000, in quanto applicabili.
  Gli    "specialisti"    potranno    partecipare   al   collocamento
supplementare  inoltrando  le domande di sottoscrizione fino alle ore
12 del giorno 12 aprile 2000.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  "specialista"  nel
collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei
certificati  di  cui  lo specialista e' risultatoaggiudicatario nelle
ultime  tre  aste dei "CTZ-24", ivi compresa quella di cui all'art. 1
del  presente  decreto,  ed il totale assegnato, nelle medesime aste,
agli   stessi   operatori   ammessi  a  partecipare  al  collocamento
supplementare.
  Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra'
redatto apposito verbale.