Art. 2.
  1. Ove il Ministro non ritenga di riservarsene la trattazione, sono
delegate al Sottosegretario di Stato on. Giordano Angelini:
    a) le  materie  di  competenza  del  Dipartimento  dei  trasporti
terrestri;
    b) le  funzioni  concernenti  la  vigilanza  sulle Ferrovie dello
Stato S.p.a.;
  2.  Il  sottosegretario  di Stato on. Giordano Angelini, in caso di
impedimento o assenza del ministro, presiede:
    a) la  Commissione  di  cui all'articolo 13 della legge 14 giugno
1949, n. 410, concernente le ferrovie concesse;
    b) la  Commissione  di  cui  all'articolo 10 della legge 2 agosto
1952, n. 1221, per l'ammodernamento delle ferrovie concesse;
    c) la  Commissione  di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre
1969, n. 1042, per le ferrovie metropolitane;
    d) il  Comitato  tecnico interministeriale di cui all'articolo 13
della legge 8 giugno 1978, n. 297;
    e) la  Commissione  consultiva per l'autotrasporto internazionale
di merci.
  3.  Il  Sottosegretario di Stato on. Giordano Angelini e', altresi'
delegato:
    a) a  seguire le relazioni con l'Unione europea per le materie di
competenza del Settore trasporti terrestri;
    b) a  decidere  sui  ricorsi gerarchici impropri nelle materie di
competenza del Dipartimento dei trasporti terrestri.