Art. 2. 1. Ove il Ministro non ritenga di riservarsene la trattazione, sono delegate al Sottosegretario di Stato on. Giordano Angelini: a) le materie di competenza del Dipartimento dei trasporti terrestri; b) le funzioni concernenti la vigilanza sulle Ferrovie dello Stato S.p.a.; 2. Il sottosegretario di Stato on. Giordano Angelini, in caso di impedimento o assenza del ministro, presiede: a) la Commissione di cui all'articolo 13 della legge 14 giugno 1949, n. 410, concernente le ferrovie concesse; b) la Commissione di cui all'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, per l'ammodernamento delle ferrovie concesse; c) la Commissione di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, per le ferrovie metropolitane; d) il Comitato tecnico interministeriale di cui all'articolo 13 della legge 8 giugno 1978, n. 297; e) la Commissione consultiva per l'autotrasporto internazionale di merci. 3. Il Sottosegretario di Stato on. Giordano Angelini e', altresi' delegato: a) a seguire le relazioni con l'Unione europea per le materie di competenza del Settore trasporti terrestri; b) a decidere sui ricorsi gerarchici impropri nelle materie di competenza del Dipartimento dei trasporti terrestri.