Art. 3. 1. E' autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nell'art. 1 o nell'art. 2, commi 1, 4 e 5, la riproduzione e/o la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli indicati nell'art. 1, su fogli singoli di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscono la chiarezza e l'intelligibilita' dei modelli nel tempo. 2. I modelli di cui all'art. 1 sono resi disponibili gratuitamente dal Ministero delle finanze in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito internet www.finanze.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche di cui agli articoli 1 e 2. 3. I medesimi modelli possono essere altresi' prelevati da altri siti internet, a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche indicate nel comma precedente e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonche' gli estremi del presente decreto.