Art. 3.
    1.  E'  autorizzata,  con  le  stesse  caratteristiche richiamate
nell'art.  1  o  nell'art.  2, commi 1, 4 e 5, la riproduzione e/o la
contemporanea   compilazione   meccanografica  dei  modelli  indicati
nell'art.  1,  su fogli singoli di formato A4, mediante l'utilizzo di
stampanti   laser   o   di  altri  tipi  di  stampanti  che  comunque
garantiscono la chiarezza e l'intelligibilita' dei modelli nel tempo.
    2.   I   modelli   di   cui  all'art.  1  sono  resi  disponibili
gratuitamente  dal  Ministero  delle finanze in formato elettronico e
possono    essere   utilizzati   prelevandoli   dal   sito   internet
www.finanze.it,    nel   rispetto,   in   fase   di   stampa,   delle
caratteristiche tecniche di cui agli articoli 1 e 2.
    3.  I medesimi modelli possono essere altresi' prelevati da altri
siti internet, a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche
indicate  nel  comma  precedente  e  rechino l'indirizzo del sito dal
quale sono stati prelevati nonche' gli estremi del presente decreto.