IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante disposizioni sulla riforma della disciplina relativa al settore del commercio; Visto in particolare l'art. 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che prevede la concessione di un indennizzo a favore dei soggetti titolari di esercizio di vicinato che cessano l'attivita' e restituiscono il titolo autorizzatorio, al fine di favorire la loro ricollocazione professionale, con una dotazione finanziaria complessiva pari a lire cento miliardi; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 23 giugno 1999, n. 252, recante norme per la concessione del predetto indennizzo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 3 agosto 1999; Visto in particolare il comma 3 dell'art. 4 del citato decreto interministeriale che prevede che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende nota la data dell'accertata esaurimento dei fondi e che le domande pervenute successivamente a tale data sono restituite; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 187 dell'11 agosto 1999 con il quale sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande di concessione del citato indennizzo con decorrenza dal 1o ottobre 1999 e stabilite le modalita' di presentazione delle domande; Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 236 del 7 ottobre 1999, con il quale e' stato accertato alla data del 4 ottobre 1999 l'esaurimento dei fondi disponibili e sono stati chiusi i termini a decorrere dalla data della sua pubblicazione, e cioe' dal 7 ottobre 1999; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 marzo 2000 con il quale e' stato ripartito per l'anno 2000 il fondo per gli interventi agevolativi alle imprese con la previsione di un ulteriore stanziamento a favore delle finalita' del predetto art. 25 del decreto legislativo n. 114 del 1998 pari a lire cento miliardi; Ritenuto in conseguenza del predetto rifinanziamento, di dover procedere alla concessione dell'indennizzo anche alle richieste inoltrate fino al 6 ottobre 1999, nonche' alla riapertura dei termini per la presentazione di nuove domande; Decreta: Art. 1. A parziale modifica del decreto 5 ottobre 1999 le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dovranno esaminare le richieste di indennizzo ai sensi dell'art. 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, presentate entro il 6 ottobre 1999, ai fini dell'ammissione ai contributi.