IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  114,  recante
disposizioni  sulla  riforma della disciplina relativa al settore del
commercio;
  Visto  in  particolare  l'art. 25, comma 7, del decreto legislativo
31 marzo  1998, n. 114, che prevede la concessione di un indennizzo a
favore  dei  soggetti  titolari  di esercizio di vicinato che cessano
l'attivita'  e  restituiscono  il  titolo  autorizzatorio, al fine di
favorire  la  loro  ricollocazione  professionale,  con una dotazione
finanziaria complessiva pari a lire cento miliardi;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato,  di  concerto  con  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale, del 23 giugno 1999, n. 252, recante norme per la
concessione   del  predetto  indennizzo,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 3 agosto 1999;
  Visto  in  particolare  il  comma  3 dell'art. 4 del citato decreto
interministeriale  che  prevede  che il Ministero dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato  rende  nota  la  data  dell'accertata
esaurimento  dei  fondi  e che le domande pervenute successivamente a
tale data sono restituite;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato   del   4 agosto  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 187 dell'11 agosto 1999 con il
quale sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande
di  concessione  del  citato indennizzo con decorrenza dal 1o ottobre
1999 e stabilite le modalita' di presentazione delle domande;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5 ottobre  1999, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 236 del 7 ottobre
1999,  con  il  quale e' stato accertato alla data del 4 ottobre 1999
l'esaurimento  dei  fondi disponibili e sono stati chiusi i termini a
decorrere  dalla  data della sua pubblicazione, e cioe' dal 7 ottobre
1999;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  del  30 marzo  2000 con il quale e' stato ripartito
per  l'anno 2000 il fondo per gli interventi agevolativi alle imprese
con  la  previsione  di  un  ulteriore  stanziamento  a  favore delle
finalita'  del  predetto  art.  25 del decreto legislativo n. 114 del
1998 pari a lire cento miliardi;
  Ritenuto  in  conseguenza  del  predetto  rifinanziamento, di dover
procedere  alla  concessione  dell'indennizzo  anche  alle  richieste
inoltrate fino al 6 ottobre 1999, nonche' alla riapertura dei termini
per la presentazione di nuove domande;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  A  parziale  modifica  del  decreto  5 ottobre  1999  le  camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura dovranno esaminare le
richieste  di  indennizzo ai sensi dell'art. 25, comma 7, del decreto
legislativo  31 marzo  1998,  n.  114,  presentate entro il 6 ottobre
1999, ai fini dell'ammissione ai contributi.