Art. 2.
  1.  Nei  limiti  delle  restanti risorse finanziarie, a partire dal
5 giugno  2000  possono  essere  presentate  le  nuove domande per la
richiesta  dell'indennizzo  previsto  ai sensi dell'art. 25, comma 7,
del  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 114; non saranno prese in
considerazione  le  domande  presentate  anteriormente  alla predetta
data.
  2.  Il  Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
rende   nota   la  data  dell'accertato  esaurimento  dei  fondi  con
comunicato  da  pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.  Le  domande presentate oltre tale data verranno restituite
alle imprese istanti.
  Con  successivo  provvedimento  il  Ministero  dell'industria,  del
commercio  e dell'artigianato provvedera' a stabilire le modalita' di
presentazione delle domande.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 12 aprile 2000
                                                   Il Ministro: Letta