Art. 2. 1. Nei limiti delle restanti risorse finanziarie, a partire dal 5 giugno 2000 possono essere presentate le nuove domande per la richiesta dell'indennizzo previsto ai sensi dell'art. 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; non saranno prese in considerazione le domande presentate anteriormente alla predetta data. 2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi con comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le domande presentate oltre tale data verranno restituite alle imprese istanti. Con successivo provvedimento il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvedera' a stabilire le modalita' di presentazione delle domande. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 aprile 2000 Il Ministro: Letta