Art. 2. Il trattamento di integrazione salariale e' ulteriormente prorogato per il periodo dal 16 maggio 1999 al 15 novembre 1999. Istanza aziendale presentata il 9 giugno 1999 con decorrenza 16 maggio 1999, unita' di Macchiareddu Grogastu (Cagliari), (NID 9920CA0114), per un massimo di 160 unita' lavorative. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 marzo 2000 Il direttore generale: Daddi