Art. 2.
  Il trattamento di integrazione salariale e' ulteriormente prorogato
per il periodo dal 16 maggio 1999 al 15 novembre 1999.
  Istanza  aziendale  presentata  il  9 giugno  1999  con  decorrenza
16 maggio   1999,   unita'   di   Macchiareddu  Grogastu  (Cagliari),
(NID 9920CA0114), per un massimo di 160 unita' lavorative.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 23 marzo 2000
                                         Il direttore generale: Daddi