Art. 3.
  L'accertamento  di cui all'art. 1 nonche' l'esonero di cui all'art.
2, avranno una durata di cinque anni a decorrere dal 4 febbraio 1998,
data della domanda della societa' in questione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 23 marzo 2000
                                         Il direttore generale: Daddi