Art. 3. L'accertamento di cui all'art. 1 nonche' l'esonero di cui all'art. 2, avranno una durata di cinque anni a decorrere dal 4 febbraio 1998, data della domanda della societa' in questione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 marzo 2000 Il direttore generale: Daddi