Art. 4.
                      Modalita' di coltivazione
    La  coltivazione  della  Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.)
"Pomodoro  di  Pachino"  deve  essere effettuata in ambiente protetto
(serre e/o tunnel ricoperti con film di polietilene o altro materiale
di  copertura);  quando  la coltivazione viene effettuata nel periodo
estivo  la coltura puo' essere protetta da idonee strutture ricoperte
con  rete  anti insetto. La tecnica di coltivazione, tradizionalmente
attuata  nel  comprensorio, tende ad ottenere produzioni di qualita',
seguendo le seguenti fasi:
      il  trapianto  si  esegue  da  agosto a febbraio, tranne per la
tipologia cherry che si puo' effettuare tutto l'anno;
      la densita' d'impianto e' di n. 2-6 piante per mq;
      le  piantine  devono  essere  fornite da vivai specializzati ed
autorizzati  dall'osservatorio  per  le  malattie  delle  piante.  E'
consentito l'uso di piantine innestate;
      la forma di allevamento deve essere in verticale, ad una o piu'
branche;
      durante  il  ciclo  si  esegue  la  potatura  verde consistente
nell'asportazione delle foglie senescenti e germogli ascellari:
      e' ammessa l'operazione colturale di cimatura;
      l'irrigazione  e'  effettuata  con  acque di falda prelevate da
pozzi  ricadenti  nel comprensorio delimitato. La qualita' dell'acqua
e' caratterizzata da una salinita' che varia da 1.500 a 10.000 eta s;
      l'impollinazione  puo' essere agevolata per via fisica, chimica
o  entomofila;  e'  vietato  l'uso di qualsiasi sostanza ormonale che
abbia azione diversa da quella allegante;
      la  raccolta  viene  effettuata  manualmente  ogni 3-4 giorni a
seconda le condizioni climatiche.
    Il   "Pomodoro   di  Pachino"  I.G.P.  puo'  essere  condizionato
direttamente  in azienda o presso idonee strutture di condizionamento
lo stesso giorno della raccolta.
    Le  operazioni  di  confezionamento  ed imballaggio devono essere
effettuate  presso  strutture ubicate nei territori dei comuni, anche
parzialmente  compresi nella zona di produzione, individuati all'art.
3 del presente disciplinare.
    La  produzione massima consentita di I.G.P. "Pomodoro di Pachino"
non deve superare i seguenti quantitativi per tipologia:
      pomodoro tondo liscio: ton 100/Ha;
      pomodoro costoluto: ton 75/Ha;
      pomodoro ciliegino o cherry: ton 50/Ha.;
    Non sono ammesse, per le produzioni I.G.P. "Pomodoro di Pachino",
coltivazioni fuori suolo.