Art. 5. La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 febbraio 2001 Il direttore generale: Daddi