IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 14 della legge 5 marzo 1990, n. 46, che individua i soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti; Visto l'art. 9 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, concernente la scelta del libero professionista nell'ambito di appositi elenchi conservati presso le camere di commercio; Vista la decisione del Consiglio di Stato del 28 novembre 1997, n. 1876/1997, concernente i criteri informatori per la predisposizione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447; Sentiti i Consigli nazionali degli ingegneri, dei periti industriali, degli architetti, dei chimici, dei geometri; Ritenuta la necessita' di riformulare il testo del decreto ministeriale 3 agosto 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 228 dell'11 dicembre 1995; Decreta: Art. 1. 1. Gli elenchi previsti dall'art. 9 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, sono formati secondo i modelli allegati, ognuno concernente i settori da a) a g) dell'art. 1, comma 1 e comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46. 2. Gli elenchi di cui al precedente comma formati dal competente organo deliberante della camera di commercio, sono inviati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e si intendono approvati qualora entro trenta giorni dalla ricezione non vengano rinviati alla camera di commercio con osservazioni.