Art. 3. Durata della concessione 1. La concessione ha una durata massima di quindici anni a partire dal 6 agosto 1999. 2. In relazione all'andamento del processo di liberalizzazione del settore postale in sede comunitaria, il termine di scadenza di cui al comma 1, secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999, puo' essere anticipato dall'autorita' di regolamentazione.