Art. 3.
                      Durata della concessione
  1.  La concessione ha una durata massima di quindici anni a partire
dal 6 agosto 1999.
  2.  In relazione all'andamento del processo di liberalizzazione del
settore postale in sede comunitaria, il termine di scadenza di cui al
comma  1,  secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 1, del decreto
legislativo n. 261 del 1999, puo' essere anticipato dall'autorita' di
regolamentazione.