Art. 4.
                        Qualita' dei servizi
  1. La  societa'  si  attiene  alle  norme  di  qualita'  relative a
ciascuno  dei  servizi  compresi  nel  servizio  universale,  fissate
dall'autorita'    di   regolamentazione   per   l'adeguamento   delle
caratteristiche  delle prestazioni agli standard realizzati a livello
comunitario, con specifico riferimento ai tempi di instradamento e di
recapito, alla regolarita' e all'affidabilita'.
  2.  Gli  standard  di  qualita' di cui al comma 1 sono recepiti dal
fornitore  del  servizio  universale  nella  carta della qualita' del
servizio  pubblico  postale,  ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
decreto legislativo n. 261 del 1999.
  3.  La  materia  dei reclami e' regolata dal fornitore del servizio
universale  in  base  alle  disposizioni  dell'art.  14  del  decreto
legislativo n. 261 del 1999.