Art. 4. Qualita' dei servizi 1. La societa' si attiene alle norme di qualita' relative a ciascuno dei servizi compresi nel servizio universale, fissate dall'autorita' di regolamentazione per l'adeguamento delle caratteristiche delle prestazioni agli standard realizzati a livello comunitario, con specifico riferimento ai tempi di instradamento e di recapito, alla regolarita' e all'affidabilita'. 2. Gli standard di qualita' di cui al comma 1 sono recepiti dal fornitore del servizio universale nella carta della qualita' del servizio pubblico postale, ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 261 del 1999. 3. La materia dei reclami e' regolata dal fornitore del servizio universale in base alle disposizioni dell'art. 14 del decreto legislativo n. 261 del 1999.