Art. 5. Separazione contabile - Bilanci 1. La societa', ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 261 del 1999, e' tenuta ad istituire la separazione contabile per ciascun servizio compreso nell'area di riserva nonche' per i servizi non riservati facenti parte del servizio universale e per quelli al di fuori del servizio universale. 2. Entro un mese dall'approvazione la societa' trasmette il proprio bilancio all'autorita' di regolamentazione e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fornisce i chiarimenti richiesti e controdeduce alle osservazioni dai medesimi formulate, miranti ad accertare la rispondenza del bilancio agli obblighi derivanti dalla presente concessione e dalle norme in vigore nonche' a verificare in qualsiasi momento l'inventario degli impianti e le scritture obbligatorie a norma di legge.