Art. 5.
                   Separazione contabile - Bilanci
  1. La societa', ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 261
del 1999, e' tenuta ad istituire la separazione contabile per ciascun
servizio  compreso  nell'area  di  riserva  nonche' per i servizi non
riservati  facenti  parte  del servizio universale e per quelli al di
fuori del servizio universale.
  2. Entro un mese dall'approvazione la societa' trasmette il proprio
bilancio all'autorita' di regolamentazione e al Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, fornisce i chiarimenti
richiesti  e  controdeduce  alle osservazioni dai medesimi formulate,
miranti  ad  accertare  la  rispondenza  del  bilancio  agli obblighi
derivanti  dalla presente concessione e dalle norme in vigore nonche'
a  verificare  in  qualsiasi momento l'inventario degli impianti e le
scritture obbligatorie a norma di legge.